Super Green Pass, mascherine, quarantena e isolamento, cosa cambia nel 2022: la guida completa

di Andrea Farinazzo

Arriva dal 10 gennaio la nuova estensione all’uso del Super Green Pass, la certificazione rafforzata istituita come ulteriore misura per contrastare la quarta ondata e l’aumento dei contagi da questa generato. Da questa data, l’obbligo arriva anche per bar e trasporto pubblico.

Nella serata del 14 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto-legge che sposta la fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, prorogando alla stessa data anche il Super Green Pass in Zona Bianca, che altrimenti avrebbe cessato la sua validità il 15 gennaio.

Inoltre, il Dl festività approvato dal Governo il 23 dicembre ha esteso le attività per le quali è richiesta la certificazione rafforzata. Tra queste, servirà il Super Green Pass anche per le consumazioni al bancone. Un’ulteriore stretta è arrivata il 29 dicembre, con un nuovo Decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, che estende ancora l’applicazione del Super Green Pass a partire dal 10 gennaio. Da questa data, servirà anche per i mezzi di trasporto.

Fino al 31 marzo quindi anche in Zona Bianca, per l’accesso ad alcune attività sociali non basta la certificazione ottenuta con il tampone, occorrerà essere vaccinati o guariti dall’infezione da Covid. Il Super Green Pass, unito alla possibilità di ricevere la terza dose per tutti i maggiorenni dal 1° dicembre servirà a spingere ulteriormente la campagna vaccinale, che potrebbe rivelarsi fondamentale per contrastare l’arrivo di nuove varianti.

Super Green Pass: cos’è

Il Super Green Pass, o Green Pass rafforzato, è stato istituito con il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 approvato durante il Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2021. Si parla di certificazione rafforzata perché prende in considerazione i soli Green Pass ottenuti in seguito alla vaccinazione o alla guarigione da Covid-19.

Super Green Pass: quanto dura

Attualmente la durata della Certificazione è quella modificata dal Dl 172/2021. Quindi:

  • 9 mesi per la certificazione ottenuta dopo il completamento del ciclo vaccinale primario (due dosi o dose singola per Johnson e Johnson);
  • 9 mesi dalla data di somministrazione della terza dose o dalla dose di richiamo per J&J;
  • 9 mesi dalla data di somministrazione di una singola dose di vaccino per i guariti;
  • 6 mesi dalla data di guarigione per chi non si è successivamente vaccinato.

Queste nuove modifiche sono entrate in vigore il 15 dicembre 2021. Il Dl festività ha ridotto ulteriormente la durata della Certificazione rafforzata: dal 1° febbraio 2022 passerà da 9 a 6 mesi.

Invece, se parliamo del periodo durante il quale la Certificazione rafforzata sarà richiesta anche in Zona Bianca, le nuove norme fissano questo periodo dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

Super Green Pass: quando serve

Si legge nel testo del Dl 172/2021 che la certificazione rafforzata servirà per “lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni”. Il Dl festività ha inoltre esteso l’obbligo introdotto dal precedente decreto.

In poche parole, dal 10 gennaio 2022 occorrerà il Super Green Pass per:

  • Spettacoli;
  • Eventi sportivi in qualità di spettatori;
  • Ristorazione al chiuso, anche al bancone, con l’esclusione dei ristoranti all’interno degli alberghi (limitatamente ai clienti che vi alloggiano) e delle mense e servizi di catering;
  • Feste (con l’esclusione di quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose);
  • Discoteche, sale da ballo e locali assimilati;
  • Cerimonie pubbliche;
  • Parchi tematici e di divertimento;
  • tutti i mezzi di trasporto, pubblico e a lunga percorrenza, aerei e navi compresi;
  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere all’aperto e al chiuso;
  • Musei e mostre;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi all’aperto e al chiuso, esclusi i centri educativi per l’infanzia;
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Centri termali, salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche.

In Zona bianca il Super Green Pass sarà richiesto dal 6 dicembre al 31 marzo, stesso discorso vale in Zona Gialla e Arancione. Inoltre, in caso di passaggio in zona arancione le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato. In poche parole, in Zona arancione la certificazione rafforzata servirà anche per mangiare nei ristoranti anche all’aperto.

In Zona Rossa le suddette attività saranno invece soggette alle restrizioni previste dalla normativa vigente.

Differenze Super Green Pass e Certificazione Verde base

Dal 10 gennaio 2022 saranno poche le attività alle quali si potrà accedere con il Green Pass base, ovvero la certificazione ottenuta con il solo tampone negativo. Di seguito le attività per le quali è richiesta la certificazione base, secondo la tabella riepilogativa del Governo:

  • Spostamenti da/verso le isole minori per motivi di salute o per la frequenza scolastica;
  • Taxi e Ncc;
  • Accesso ai luoghi di lavoro e alle mense (con l’eccezione dei lavoratori per i quali vige l’obbligo vaccinale);
  • accesso di studenti all’università;
  • concorsi pubblici;

Inoltre, il Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 estende l’obbligo di Green Pass (anche base) per l’accesso a:

  • servizi alla persona (dal 20 gennaio 2022);
  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari (dal 1° febbraio 2022);
  • attività commerciali non essenziali (dal 1° febbraio 2022);
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti (dal 20 gennaio 2022).

Obbligo Vaccinale: chi e quando

Arriva l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini over 50. La decisione è stata presa durante il Consiglio dei Ministri del 5 gennaio come ulteriore misura contro l’imponente aumento dei contagi e l’arrivo della variante Omicron. Questa nuova estensione amplia quindi la platea di soggetti sottoposti all’obbligo, dopo il personale sanitario, personale scolastico, militari e Forze dell’ordine.

A partire dal 15 febbraio, inoltre, per gli over 50 sarà obbligatorio essere in possesso del Super Green Pass per recarsi al lavoro. La norma si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici, sia del settore pubblico che del privato. Le nuove norme sono in vigore fino al 15 giugno 2022. Sono previste nuove sanzioni per chi non rispetterà quest’obbligo, restano le esenzioni per chi non può sottoporsi alla vaccinazione. Vediamo nel dettaglio le categorie alle quali si applica l’obbligo vaccinale, chi è esente e a quali sanzioni si va incontro in caso di inadempimenti, alla luce delle ultime novità.

Il Decreto anti-Covid approvato nel CdM del 5 gennaio estende l’obbligo vaccinale a tutti i cittadini italiani (e stranieri) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Viene specificato che l’obbligo si estende anche a tutti coloro che compiranno 50 anni successivamente all’entrata in vigore del decreto e sempre fino al 15 giugno 2022.

Questi si aggiungono alle categorie già soggette all’obbligo in base all’articolo 2 Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 17 e all’articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ovvero:

  • soggetti esercenti le professioni sanitarie;
  • operatori di interesse sanitario.
  • Personale scolastico;
  • Personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
  • Polizia locale;
  • DIS, AISE, AISI;
  • personale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
  • personale dipendente del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Mascherine, quando e come usarle. Dove è obbligatoria la FFP2

La prima regola inserita dal Consiglio dei ministri con il Decreto Festività è l’introduzione dell’obbligo di mascherina all’aperto per tutti e in tutta Italia. In particolare: dal 25 dicembre e fino al 31 gennaio in tutte le regioni (anche quelle in zona bianca) è obbligatorio indossare le mascherine anche all’aperto (oltre che nei luoghi al chiuso).

In quali zone è obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie?

L’obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido su tutto il territorio nazionale.

Quando e dove si deve indossare la mascherina?

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

L’obbligo non è comunque previsto per:

– bambini sotto i 6 anni di età;
– persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
– operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:

– mentre si effettua l’attività sportiva;
– mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
– quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?

Ma c’è di più. In alcuni casi la protezione della chirurgica può non essere sufficiente. Ecco perché con il Dl Festività è stato deciso l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 dal 25 dicembre fino al 31 marzo 2022 (fine stato di emergenza)

La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:

  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
  • per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
  • per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’auto sorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.

Le mascherine chirurgiche – o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2 – devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

Quarantena e isolamento: Quali sono le nuove norme sulla quarantena? Da quando si applicano?

Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:

  • alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
  • alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
  • alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

Che differenza c’è tra quarantena, sorveglianza attiva e isolamento?

Quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica attuate per evitare l’insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.

La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.

L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.

La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

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