Decreto Mille proroghe, smart working e lavoratori fragili

di Andrea Farinazzo

All’interno del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Mille Proroghe”), recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020 è stata fissata la proroga al 31 marzo 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di smartworking (di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, DL RILANCIO convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77).

DL Mille proroghe: i rinvii in materia di lavoro

In base a quanto riportato dal Ministero del lavoro, il Decreto 

  • proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative specificatamente individuate nell’Allegato 1 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021 (art. 19).
  • proroga numerose misure in ambito scolastico e universitario, medico-sanitario, in tema di protezione dei lavoratori e della collettività, in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.
  • sospende i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021, con ripresa della decorrenza dalla fine del periodo di sospensione (art. 11).

Smart working e pandemia da Covid-19

Il lavoro agile (smart working) è stata una delle misure cardine e continuamente rinnovate durante il periodo emergenziale ed è stato fortemente raccomandato sia nel settore privato che pubblico nei numerosi DPCM susseguitisi a partire dall’inizio della diffusione della pandemia.  Il Ministero del lavoro nella sezione FAQ in materia di COVID-19 risponde a tutti gli interrogativi sorti nel tempo in materia di sicurezza sul lavoro e smart-working indicando la procedura di comunicazione ai dipendenti e chiarendo sui termini entro i quali è utilizzabile la procedura “semplificata” e le indicazioni contenute nella comunicazione stessa.

Smart Working e documentazione INAIL

INAIL mette a disposizione il modello di informativa sulla sicurezza dei lavoratori(art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81) nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Inoltre, ha dedicato al fenomeno dello SMART Working in fase emergenziale un interessante factsheet disponibile gratuitamente, che riporta anche alcune considerazioni sul modello “ibrido” di prestazione lavorativa sviluppato durante la pandemia da COVID-19.

Il Decreto “Mille Proroghe” Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 proroga fino al 31 marzo 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 precedentemente fissato al 31 gennaio 2021. Cambiano quindi diverse scadenze collegate con la fine dell’emergenza ( si veda l’art.19). Alcune interessano da vicino il mondo della salute e sicurezza dei lavoratori. Le passiamo in rassegna, ricordando che il quadro completo delle misure prorogate è contenuto all’elenco contenuto nell’Allegato al DL Mille proroghe.

  1. Proroga al 31 marzo 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di smartworking di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77; si tratta dell’applicazione del lavoro agile per l’emergenza nelle PA e per i datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, previo rispetto degli obblighi di informativa, che possono essere assolti in via telematica ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall’Inail. 
  2. Sono prorogate al 31 marzo 2021 anche le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori “fragili” maggiormente a rischio (fonte INAIL).
  3. Sospesi i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021, con ripresa della decorrenza dalla fine del periodo di sospensione ( art. 11).
  4. proroga di numerose misure in ambito scolastico e universitario, medico-sanitario, in tema di protezione dei lavoratori e della collettività, in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.

Definizione di lavoratori fragili

La Circolare interministeriale del ministero della Salute e del ministero del Lavoro (Circolare n. 13 del 4 settembre 2020), le cui disposizioni sono state oggetto di chiarimento da parte del Miur (Nota Miur 1585/2020), evidenzia importanti specifiche sulla sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili, nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

In particolare, la circolare interministeriale fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratore e l’eventualità in cui sia contagiato dal coronavirus, evidenziando che la condizione di fragilità è da intendersi:

  • connessa non solo all’età, ma alle patologie pregresse, che ne aumentano la vulnerabilità;
  • temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica.

La legge di conversione del decreto agosto (Art. 26 co. 1 bis DL 104/2020) definisce i lavoratori fragili coloro che (dipendenti pubblici o delle aziende del settore privato) sono in possesso di certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie o dal medico di base attestante una condizione di rischio derivante da:

  • immunodepressione;
  • esiti da patologie oncologiche;
  • svolgimento di terapie salvavita;
  • disabilità con connotazione di gravità ai sensi della Legge 104.

I lavoratori anziani sono fragili?

Anche se la definizione iniziale di lavoratori fragili tendeva a ricomprendere nella categoria tutti i lavoratori anziani, in base ai recenti chiarimenti normativi è stato specificato che la fragilità deve essere ricondotta alla presenza di immunodepressione o di patologie pregresse. Le preesistenti condizioni di salute, a seguito dell’infezione da Covid 19, possono peggiorare notevolmente, sino a comportare esiti infausti.

Esempio: lavoratrice/lavoratore di 65 anni, ma senza alcuna patologia pregressa, immunodepressione o disabilità, non è ricompreso nella categoria dei lavoratori fragili. lavoratrice/lavoratore, che ha 65 anni ma ha avuto di recente un tumore le cui cure sono risultate debilitanti, è invece da ricomprendere nella categoria dei lavoratori fragili.

Segnalazione dei lavoratori fragili

La citata circolare interministeriale, considerando fondamentale la sorveglianza sanitaria, nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative nell’attuale pandemia, attribuisce importanti funzioni al medico competente, ferme restando le competenze esplicitamente attribuite alle Commissioni mediche di verifica. In particolare, il medico ha il compito di supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale.

Il medico competente:

  • deve segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti: l’azienda deve provvedere alla loro tutela nel rispetto della privacy;
  • deve applicare le indicazioni delle autorità sanitarie e può suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
  • deve essere coinvolto alla ripresa delle attività, per le identificazioni dei lavoratori con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19.

Assenze dei lavoratori fragili

La conversione del decreto agosto (Art. 26 co. 1 bis DL 104/2020), relativamente alle assenze dei lavoratori fragili fino al 15 ottobre 2020, prevede l’equiparazione di queste giornate al ricovero ospedaliero. Relativamente ai periodi dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, la legge di conversione del decreto agosto ha previsto che i lavoratori fragili debbano svolgere, di norma:

  • la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a mansioni differenti, purché ricomprese nella stessa categoria o area d’inquadramento, in base a quanto definito dal contratto collettivo applicato;
  • lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Inoltre, l’Inps, con un recente messaggio (Inps messaggio 3653/2020), ha precisato che per i lavoratori in sorveglianza precauzionale in quanto fragili deve essere esclusa la tutela previdenziale del ricovero ospedaliero. La tutela previdenziale equiparata alla malattia può essere applicata solo in caso di malattia conclamata. Per questa categoria di lavoratori, devono essere previste, come disposto dalla legge di conversione del DL agosto e con accordo tra le parti, forme di lavoro presso il proprio domicilio, con ricorso allo smart working, al telelavoro o ad altre forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio.

Quarantena e sorveglianza dei lavoratori fragili

Nello specifico, l’Inps ha chiarito che non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore sia in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile e continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio.

In questi casi (smart working, telelavoro), in effetti l’attività lavorativa non è sospesa, ma è regolarmente svolta, con diritto del dipendente a ricevere la correlata retribuzione. È invece evidente che in caso di malattia accertata dal medico, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno, cioè all’indennità di malattia Inps.

3 comments

  1. Buongiorno vorrei per cortesia sapere se c’è proroga al 28/02/21 l’astensione lavorativa dei soggetti fragili grazie arrivederci

  2. Buongiorno vorrei per cortesia sapere anche io se c’è proroga al 28/02/21 l’astensione lavorativa dei soggetti fragili.

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