Il Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il testo unico aggiornato a gennaio 2023

di Andrea Farinazzo

Il quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 della Commissione europea definisce le priorità e le azioni chiave per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, affrontando i rapidi cambiamenti che si stanno verificando nell’economia, nell’evoluzione demografica e nei modelli di lavoro.

Priorità strategiche

Il quadro strategico adotta un approccio tripartito ─ coinvolgendo le istituzioni dell’UE, gli Stati membri, le parti sociali e altre parti interessate ─ e si concentra su tre priorità chiave:

  1. anticipare e gestire il cambiamento nel contesto della transizione verde, digitale e demografica;
  2. migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e adoperarsi per raggiungere un approccio «Visione Zero» rispetto alla mortalità connessa al lavoro;
  3. aumentare la preparazione per rispondere alle crisi sanitarie attuali e future.

Attuare il quadro ─ un ruolo chiave per l’EU-OSHA

Il successo del quadro dipende dalla sua attuazione a livello europeo, nazionale, settoriale e aziendale, in termini di applicazione efficace, dialogo socialefinanziamentosensibilizzazione e raccolta di dati. Grazie alla sua vasta rete di partner, l’EU-OSHA si trova in una posizione privilegiata per agevolare l’azione, la cooperazione e lo scambio e realizzare gli ambiziosi obiettivi del quadro.

Gli studi prospettici e i progetti di sintesi dell’EU-OSHA mirano a prevedere i rischi e a individuare le priorità al fine di orientare la formulazione delle pratiche e delle politiche in materia di SSL in settori quali la digitalizzazione e i lavori ecosostenibili, nonché lo stress e i rischi psicosociali.
Per approfondire questi temi leggi:

-Sviluppi nelle TIC e digitalizzazione del lavoro

-La sicurezza e la salute dei lavoratori nei lavori “verdi”

-Cosa di può fare per prevenire e gestire i rischi psicosociali?

L’EU-OSHA fornisce inoltre risorse di facile utilizzo a sostegno dell’applicazione di misure di prevenzione nei luoghi di lavoro, mettendo a disposizione numerose guide che aiutano a preservare la sicurezza dei lavoratori durante la pandemia, siano essi esposti in prima linea o in fase di adattamento al telelavoro da casa. Il suo coinvolgimento nella tabella di marcia sugli agenti cancerogeni e le sue campagne Ambienti di lavoro sani e sicuri dimostrano l’impegno dell’Agenzia nel promuovere, in tutta Europa e non solo, una cultura della prevenzione che rappresenta un elemento cardine della politica di SSL dell’UE.

Il Testo unico aggiornato

Continua l’importante opera di continuo aggiornamento del testo del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, coordinato con il D.Lgs. 106/2009 e con tutte le varie normative che negli anni lo hanno modificato e integrato.

Riprendiamo alcune delle novità del documento “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, nella versione di gennaio 2023:

  • Inserito il Decreto Ministeriale 28 settembre 2021 recante “Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell’articolo 26-bis, comma 5, del d.lgs. n. 139/2006”
  • Inserito l’Accordo Stato Regioni rep. n. 142/CSR del 27.07.2022, recante “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 con il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 – Decimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;
  • Inserite le modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, operate dal Decreto del Ministero dell’Interno del 15/09/2022 (G.U. n. 224 del 24/09/2022, in vigore dal 25/09/2022);
  • Inserito il Decreto Interministeriale 30/09/2022 sulla definizione di criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1, del medesimo Decreto legislativo n. 81 del 2008 (Comunicato pubblicato sulla G.U. del 15/10/2022 n. 242);
  • Inserito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 171 del 11.10.2022, sull’istituzione del repertorio nazionale degli organismi paritetici;
  • Inserita la nota DCPREV prot. n. 12301 del 07/09/2022 avente ad oggetto: DM 2 settembre 2021«Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio;
  • Inserita la circolare VVF prot. 16579 del 07/11/2022 avente ad oggetto: “decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81”.
  • Inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 10912 del 24.11.2022, riguardante l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII e dell’art. 71, comma 11;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 62 del 29 luglio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022 – Trentacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  • Inserite le modifiche introdotte dal Decreto 29 settembre 2022, n. 192 (G.U. 13/12/2022, n. 290, entrata in vigore del provvedimento 27/12/2022) agli artt. 1 e 2 e l’inserimento dell’art. 5-bis al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

 Inoltre sono stati inseriti gli interpelli n. 1 del 19/07/2022, n. 2 del 26/10/2022 e n. 3 del 15/12/2022.

Le funzioni di formazione e l’attestazione di idoneità

Riguardo alle novità presentate e inserite nel documento ci soffermiamo brevemente sul Decreto del Ministero dell’interno del 28 settembre 2021Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell’articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Per riepilogare le novità di questo decreto riprendiamo quanto indicato dal documento Inail “Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”, nato dalla collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco.

Si indica che il decreto stabilisce la “separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.

In particolare “sono considerati separatamente:

  • l’espletamento della funzione di accertamento dell’idoneità tecnica;
  • le modalità per la separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione dell’idoneità, con riguardo al principio di rotazione degli incarichi”.

All’articolo 1 il DM prevede che, “su istanza del Datore di lavoro, il Comando VV.F. competente sul territorio ove ha sede l’attività lavorativa, rilasci, previo superamento di prova tecnica, l’attestato di idoneità di cui all’art. 3, comma 3, del d.l. 1° ottobre 1996, n. 5128, ai lavoratori designati dal Datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del d.lgs.9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i”. Inoltre, ai fini dell’ammissione alla prova tecnica, “il predetto Comando verifica che i lavoratori siano in possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione specifica e all’aggiornamento periodico di cui all’art. 37, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rilasciato da strutture centrali o territoriali del CC.N.VV.F., oppure da soggetti, pubblici o privati, aventi i requisiti individuati dai decreti emanati ai sensi dell’art. 46, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.”.

Le indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza

Parliamo delle “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021 n.146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, Accordo sancito il 27 luglio 2022 in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Ricordiamo che le “indicazioni operative” stabiliscono importanti regole per il coordinamento nella programmazione e nell’attività delle Regioni/ASL e dell’INL. Inoltre stabiliscono che le circolari, con indirizzi operativi e procedurali, siano emanate congiuntamente dall’Ispettorato e dalle Regioni e impegnano il Ministero Salute a percorsi di formazione sia per ASL che per INL.

In particolare si indica che in ragione della “necessaria visione unitaria degli accertamenti di vigilanza sulla salute e sicurezza e sulla regolarità dei rapporti di lavoro, si ritiene necessario:

  • valorizzare la complementarità e l’integrazione degli interventi ispettivi;
  • rafforzare la cooperazione e il coordinamento dell’attività ispettiva e le misure di prevenzione e formazione;
  • sviluppare la pianificazione ed il coordinamento delle attività;
  • migliorare la qualità e l’efficienza dei controlli;
  • definire strategie e piani per la vigilanza in settori a priorità di rischio”.

L’accordo individua e definisce alcuni termini:

  1. vigilanza integrata: “la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda dal personale dall’ASL per gli aspetti di salute e sicurezza e dal personale ispettivo dell’INL per gli aspetti giuslavoristici;
  2. vigilanza coordinata: la vigilanza che i due Enti effettuano separatamente in aziende e momenti diversi, con condivisione successiva al primo accesso al fine di evitare duplicazioni degli accertamenti. La registrazione degli accertamenti su piattaforme tecnologiche rappresenta strumento privilegiato della vigilanza coordinata;
  3. vigilanza congiunta: la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda in cui gli aspetti in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro sono curati congiuntamente dal personale tecnico dell’ASL e dell’INL. Il ricorso a questa modalità è da intendersi residuale giacché in contrasto con la logica della legge n. 215/2021 di potenziamento della vigilanza mediante l’incremento dei numeri dei controlli ad opera di un secondo Ente. Pertanto, potrà essere effettuata in condizioni straordinarie, individuate nell’ambito dell’organismo di coordinamento territoriale. Peraltro, la vigilanza congiunta implica in sé criticità nell’occasione in cui siano accertate non conformità che determinerebbero l’emanazione di provvedimenti/notizie di reato congiunti, con aggravio amministrativo per entrambi gli Organi”.

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 – gen23

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