Coronavirus: le differenze tra i due Protocolli sicurezza

In questo articolo ci accingiamo a fare un confronto tra i due Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto, contenimento e diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro. Il primo è stato sottoscritto da Governo, organizzazioni sindacali e datoriali il 14 marzo, pochi giorni dopo l’esplosione del Coronavirus e la decisione di lockdown nazionale, e l’altro il 24 aprile, che ha avuto lo scopo di aggiornare e migliorare il testo iniziale.

LE PRINCIPALI NOVITÀ 
La sospensione dell’attività produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza: questa è la novità più importante che è stata apportata nel Protocollo del 24 aprile e che è compresa nella premessa del documento. Rispetto al capitolo informazione, in capo all’azienda, si aggiunge la necessità di adeguate indicazioni delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle norme a cui i lavoratori devono attenersi, nello specifico sull’utilizzo di Dpi per prevenire la diffusione del contagio.
In caso di lavoratore già risultato positivo al Covid-19, il rientro al lavoro dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione attraverso una certificazione medica da cui risulti l’avvenuta “negativizzazione” del tampone. Rispetto alle modalità di accesso di fornitori esterni è stato prevista l’informazione immediata da parte dell’appaltatore al committente in caso di lavoratori positivi al Covid-19 e la massima collaborazione di entrambe le parti con l’Autorità sanitaria per mappare i contatti stretti avuti dalla persona infetta. In riferimento all’impresa appaltatrice, essa deve ricevere una completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale da parte del committente che ne deve vigilare l’integrale applicazione.

AMBIENTI DI LAVORO SANIFICATI
Viene previsto un livello maggiore e straordinario di sanificazione e pulizia nei siti produttivi che si trovano in aree geografiche con un tasso maggiore di diffusione del Coronavirus. Per quanto riguarda l’igiene personale vengono predisposti specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili per la detersione delle mani, mentre per i Dpi viene prevista una declinazione delle tipologie da utilizzare  in base al complesso dei rischi valutati e alle specificità del sito produttivo.

LAVORO AGILE
Lo smart working continua a essere favorito anche nella fase di progressivo riavvio delle attività, dove possibile e fermo restando la garanzia del datore di lavoro di dare supporto e assistenza al lavoratore durante lo svolgimento della sua mansione.  Nei casi in cui non si possa ricorrere al lavoro agile, devono essere rispettate e applicate tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, come il distanziamento sociale, rimodulazione spazi, organizzazione e orari di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi.

ARRIVARE A LAVORO IN SICUREZZA
Per evitare aggregazioni sociali, si incentivano forme si trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento tra i viaggiatori, l’uso del mezzo privato o di navette. Per il ruolo del medico competente viene previsto che, in relazione al suo ruolo nella valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici ritenuti utili per contenere la diffusione virale. Inoltre alla ripresa delle attività, viene ritenuto opportuno che il medico competente identifichi i soggetti con particolari fragilità o con pregressa infezione da Covid-19, al fine di tutelarli e salvaguardarne la salute.

COMITATI DI CONTROLLO
Infine riguardo i Comitati per l’applicazione e verifica delle regole del Protocollo si predispone, laddove assenti per la particolare tipologia dell’impresa e per il sistema di relazioni sindacali, un Comitato territoriale composto dagli organismi paritetici per la salute e sicurezza costituito da Rlst e rappresentanti delle parti sociali.

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