Corsi di sicurezza dei lavoratori: informazione e formazione art. 37 D.Lgs. 81/08 – Di chi sono gli attestati?

di Andrea Farinazzo

All’interno di questo articolo andremo ad analizzare l’importanza del corso di formazione sulla sicurezza dei lavoratori, le diverse tipologie di rischio (alto, medio e basso) e le responsabilità dei datori di lavoro. Inoltre, esamineremo le normative vigenti, come l’Accordo Stato Regioni e il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, e come la formazione è essenziale per la prevenzione e la protezione dei lavoratori. La formazione dei lavoratori è un obbligo previsto dalla normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I datori di lavoro hanno la responsabilità di fornire una formazione adeguata ai loro lavoratori, al fine di prevenire incidenti e garantire un ambiente di lavoro sicuro.

I rischi sul lavoro e le categorie di rischio (alto, medio e basso)
In base alla natura delle attività svolte, i lavoratori possono essere esposti a diversi livelli di rischio: alto, medio o basso. La formazione deve essere adeguata al livello di rischio specifico, affinché i lavoratori possano acquisire le competenze necessarie per affrontare le diverse situazioni di pericolo. La classificazione dei rischi varia in base al settore e all’attività svolta, e viene stabilita in base ai codici ATECO delle aziende.
L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre e il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro stabiliscono gli obblighi di formazione per i datori di lavoro e i lavoratori. La normativa prevede una formazione generale e specifica, in base al settore di appartenenza e al livello di rischio.

La formazione specifica per settore e rischio
I corsi di formazione devono essere adattati alle esigenze del settore e al livello di rischio. I corsi obbligatori includono, ad esempio, il corso di primo soccorso e la formazione sulla prevenzione e protezione dai rischi. La durata dei corsi varia in base al livello di rischio: ad esempio, per i lavoratori a rischio basso, è prevista una formazione di 8 ore, mentre per quelli a rischio alto, la durata può essere maggiore.
I corsi di formazione possono essere svolti in modalità e-learning, permettendo ai lavoratori di acquisire le conoscenze necessarie a distanza e con flessibilità. La durata dei corsi varia in base al tipo di formazione e al livello di rischio, e può includere aggiornamenti periodici, come ad esempio 6 ore ogni 5 anni per alcuni corsi.

L’importanza della formazione continua e aggiornamento
La formazione continua e l’aggiornamento delle competenze sono fondamentali per garantire la sicurezza dei lavoratori e l’adeguamento alle nuove normative e tecnologie. I datori di lavoro devono assicurarsi che i lavoratori partecipino regolarmente ai corsi di aggiornamento previsti dalla legge.
È importante sottolineare che i datori di lavoro hanno anche delle responsabilità civili e penali in caso di inadempimento agli obblighi di formazione e sicurezza sul lavoro. La legge prevede sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano tali obblighi, oltre alle possibili conseguenze in caso di incidenti sul lavoro.

Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura chiave nell’ambito della prevenzione e protezione sul lavoro. Il RLS collabora con i datori di lavoro e i dipendenti per garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza e per individuare e segnalare eventuali situazioni di pericolo.

La prevenzione attraverso la formazione: un investimento per il futuro
Investire nella formazione sulla sicurezza dei lavoratori è un investimento nel futuro dell’azienda. Un ambiente di lavoro sicuro e sano porta a numerosi benefici, tra cui: riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con conseguente diminuzione dei costi per assenze, cure mediche e indennizzi; aumento della produttività e della qualità del lavoro, grazie a dipendenti più motivati e consapevoli dei rischi e delle misure di prevenzione; miglioramento dell’immagine aziendale e della reputazione, rendendo l’azienda più attraente per i clienti, i fornitori e i potenziali dipendenti; conformità alle normative e riduzione del rischio di sanzioni, responsabilità civili e penali.

Gli attestati dei corsi di formazione sono di proprietà del lavoratore o del datore di lavoro?
Molto spesso mi viene rivolta questa domanda dai lavoratori che hanno svolto dei corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro come, ad esempio, corsi antincendio o primo soccorso, che cambiano lavoro e quindi si dimettono dall’azienda nella quale hanno svolto i corsi.

La domanda è questa: “È un mio diritto ottenere la consegna degli attestati di formazione che ho conseguito in azienda?”. Ovvero: “E’ obbligo del datore di lavoro rilasciarmi l’attestato conseguito?”. E ancora: “di chi è la proprietà degli attestati? Del lavoratore o del datore di lavoro che ha pagato il corso?”.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

La proprietà degli attestati dei corsi di formazione sulla sicurezza
Partiamo da un punto certo che è fondamentale: l’attestato è nominale e fa riferimento al lavoratore, non al datore di lavoro. Ragion per cui, il rifiuto di consegna del certificato appare essere a tutti gli effetti una palese violazione dei diritti del lavoratore. Tuttavia, a causa di alcune lacune legislative, la questione non è così semplice nei contenuti, né lineare nel ragionamento. Persino la presa di posizione del Garante della Privacy nel giugno del 2000, a favore del lavoratore, non può essere considerata in toto, ma in seguito vedremo che oggi non è più così, in quanto poggia su normative ormai vetuste e abrogate.

La normativa di riferimento
Come certamente sapete, la normativa che regola tutto ciò che riguarda sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro è il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) e ss.mm. Eppure, nel testo in questione, si fatica a trovare un chiaro riferimento relativo alla obbligatorietà della consegna degli attestati (cosa che avviene, invece, per quanto riguarda ad esempio la cartella sanitaria relativa alla visita di medicina del lavoro).
Si è dovuto attendere il cosiddetto “Accordo Stato Regioni” del 2012 per un adeguamento del problema, nel quale però non si parla di “obbligo”, bensì di atto “opportuno”.
Pertanto “Si intende che per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi, copia dell’attestato relativo alla formazione dei lavoratori effettuata è opportuno venga rilasciata al dirigente, al preposto o al lavoratore” (pag. 17 Accordo del 25/07/12). Siamo, perciò, di fronte ad un mero consiglio, piuttosto che ad un preciso dovere.
Dove nasce il problema: il libretto formativo del cittadino. Il D.Lgs. 81 08 indica che “le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione” siano registrate nel libretto formativo del cittadino, un libretto sconosciuto ai più.
Si tratta di un documento personale nel quale vengono registrate le competenze formali acquisite durante la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua, nonché le competenze non formali e informali. Questo strumento raccoglie e documenta informazioni, dati e attestazioni riguardo esperienze maturate in vari ambiti – educativo/formativo, lavorativo, sociale, ricreativo, familiare – al fine di favorire una maggior occupabilità delle persone. Peccato che pochissime regioni (Toscana, Marche, Lazio e Puglia) vi abbiano aderito creando, di fatto, un buco legislativo importante che inficia la possibilità di ricorso in caso di contenzioso.

Allora è possibile o no fare valere il proprio diritto?
Se si facesse riferimento alla legislazione in materia di Sicurezza sul lavoro sembrerebbe di no. Infatti la carenza legislativa sorge proprio a causa dell’inesistenza del libretto formativo del cittadino.
Avendo concesso alle regioni la possibilità di non avvalersi di questo strumento, con eccessiva magnanimità a mio avviso, di fatto viene a cadere qualsiasi obbligo da parte del datore di lavoro. Infatti, nel Testo Unico è scritto: “Il datore di lavoro deve registrare le competenze acquisite dai lavoratori nel libretto formativo, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”.
Per cui, dove non esiste il libretto, non esiste nemmeno l’obbligo. Oltretutto, non avendo previsto questa falla, non è stata pensata neppure l’eventuale relativa sanzione eludendo, di conseguenza, una qualsivoglia possibilità di ricorso. Sempre sul Testo Unico è scritto: “Non è prevista alcuna sanzione, né penale né di altro tipo, per la mancata osservanza dell’articolo 37, comma 14, del d.lgs. n. 81/2008”.

Ecco la soluzione al problema
Se invece si fa riferimento alla normativa sulla Privacy si scopre che il nuovo GDPR ci offre un’ottima soluzione e forse l’unica, intervenendo in aiuto dei lavoratori che faticano ad ottenere dall’ ex datore di lavoro gli attestati di formazione conseguiti in azienda.
Dicevamo che ci viene in soccorso la Normativa sulla Privacy e per l’esattezza l’articolo 15 del GDPR.
Tutti gli attestati di formazione, infatti, contengono informazioni relative o riconducibili alle persone fisiche (cioè ai lavoratori) ricadono nella definizione di dato personale ai sensi dell’art. 4 del Regolamento EU 679/2016 (di seguito GDPR).
Ciò comporta che la normativa della privacy è assolutamente applicabile in questi casi e nella fattispecie sono applicabili tutti i diritti del lavoratore previsti dagli articoli 15-22 del GDPR. In particolare, è applicabile per due motivi fondamentali che andiamo ad elencare:

  1. Il lavoratore ha diritto di accesso non solo ai dati identificativi, ma a tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale”.
  2. Il datore di lavoro che pertanto è il titolare del trattamento “fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune”.

Come farsi consegnare dall’azienda copia dei propri attestati di formazione
Il mio consiglio è il seguente:

Scrivete una mail al vostro ex datore di lavoro chiedendo di esercitare il diritto di accesso ai vostri dati, secondo quanto previsto dal GDPR
.
Nel compilare tale richiesta è consigliabile utilizzare l’apposita modulistica prevista dal Garante.

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