Assemblea nazionale sulla sicurezza sul lavoro

di Andrea Farinazzo

Si è svolta il 2 dicembre a Vicenza un’assemblea regionale di formazione degli Rls/Rsu e dirigenti sindacali congiunta con la presenza delle accierie Beltrame. Il tutto delineato da un percorso di formazione tra rls e responsabili dell’azienda dove si illustravano i grandi processi di miglioramento che erano stati inseriti nell’azienda affinché le problematiche della sicurezza potessero essere migliorate. Si è trattato di una assemblea molto partecipata vista la tematica molto importante e fondamentale in un percorso di accrescimento dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro. Alla fine dell’assemblea sono stati rilasciati attestati ai sensi dell’art. 37 del TUS, l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
Per le acciaierie Beltrame erano presenti il direttore generale, Alessandro Franconi, l’rls Uilm, Artuso Stefano, Rls Uilm e il coordinatore Regionale Uilm Veneto, Carlo Biasin.

L’OBIETTIVO DELL’ASSEMBLEA
L’obiettivo di questa assemblea era quello di fare un bilancio di cosa è stato fatto in azienda per fare diminuire gli infortuni, con uno scambio di formazione congiunta tra azienda e sindacato.
Ha aperto l’assemblea Carlo Biasin ricordando che la situazione in Veneto diventa sempre più drammatica, il numero di vittime e degli infortuni è in continuo aumento.
Con il report al 30 di ottobre vi è il passaggio della Regione dalla “zona gialla” alla più preoccupante “zona arancione” che, indica quella in cui l’incidenza di mortalità risulta essere più elevata rispetto alla media nazionale, subito dopo quella rossa. “A fine ottobre 2022 si contano 4 vittime in più rispetto al 2021. Uno scenario che appare dunque sempre più sconfortante sul fronte della sicurezza sul lavoro nella nostra regione. Perché è evidente che stiamo assistendo ad un acuirsi dell’emergenza in Veneto. La gravità del fenomeno infortunistico si definisce purtroppo ancor più nitidamente soprattutto considerando che da questi numeri, rispetto al 2021, sono quasi completamente spariti gli infortuni mortali per Covid. Teniamo a sottolineare ancora una volta questo aspetto dell’indagine, perché porta ad una conclusione molto tragica: gli incidenti mortali accaduti nel 2022, esclusi i casi Covid, sono aumentati notevolmente rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questo è particolarmente vero per alcuni settori, tra i quali le costruzioni, che sono passate da 5 morti nei primi dieci mesi del 2021 a 12 nello stesso periodo del 2022”.
Stefano Artusa ha spiegato cosa era stato inserito nel percorso di miglioramento continuo in materia di sicurezza sul lavoro: le assemblee sulla sicurezza e gli eventi aziendali (Safety Week, Safety Day) l’analisi partecipata degli eventi infortunistici (ovvero, ad ogni infortunio si effettuava un flash informativo con l’affissione in bacheca e poi l’analisi partecipata all’evento dei lavoratori, al rientro si fa un colloquio con l’infortunato con la presenza del rls per gestire al meglio l’evento accaduto e infine divulgazione e formazione ai colleghi di reparto), la gestione delle segnalazioni, gli Ehs tutor, la formazione i break formativi, i sopralluoghi mensili con il Rspp.
Franconi Alessandro ha spiegato la figura del Ehs Tutor, che non è un preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08, non è un vigile o un poliziotto, ma  un membro della squadra che nel quotidiano vede gli aspetti Ehs con uno sguardo attento e contribuisce in modo attivo alla risoluzione dei problemi, promuovendo la cultura Ehs, è di supporto tra Dirigenti, Preposti, Dipartimento EHS (sicurezza, salute, ambiente) in attività, segnalazioni, monitoraggio dello stato di avanzamento di segnalazioni/attività di miglioramento, e controllo impianti/strumenti, rappresenta riferimento/collegamento con Dirigenti/Preposti/EHS per personale in reparto, ma soprattutto Propone/Condivide miglioramenti Ehs.
Delegate e Delegati hanno mostrato molto interesse in ciò che era stato proposto e come tutto ciò poteva essere portato nelle loro aziende.

IL PUNTO DELLA UILM
Il nostro intervento ha tenuto a valorizzare ciò che era stato fatto in una così grande azienda con tutti i rischi connessi alle attività di Fonderia e di stress dovuti dal microclima aziendale.
È stato affrontato anche il nuovo Decreto-legge 215/2021 che va a individualizzare i preposti nelle aziende così da delineare quali siano i suoi compiti e cosa deve fare in modo che non accadano più infortuni sul lavoro; abbiamo affrontato la tematica della differenza di genere e delle molestie sul lavoro, visto che nel decreto legislativo 81/08 vi è scritto che il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi nel merito delle problematiche parlate.
Sono state molteplici le domande da parte dei nostri dirigenti sindacali vista la tematica importante e comunicativa per tutti. Abbiamo approfondito la tematica dei mancati infortuni “near miss” inseriti all’interno del CCNL dei metalmeccanici.

Legge 215/21
Con la L. 215/2021 il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure già contenute nel Decreto-legge 146/2021, prevedendo una ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008.

 Conferenza Stato – Regioni
Di indubbia importanza, infine, risultano le novità che riguardano la formazione e l’addestramento sui luoghi di lavoro. Sul punto, infatti, in relazione alla formazione, di rilievo appaiono le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 nei quali si prevede espressamente che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotterà un Accordo nel quale verranno accorpati, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire da una parte la facile e pronta individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, dall’altra la puntuale specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i lavoratori di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Altro profilo di importante novità sul tema è quello che riguarda la formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro (già prevista per i dirigenti e i preposti) che diventa obbligatoria con aggiornamento periodico, in funzione del lavoro e dei compiti svolti, in materia di salute e sicurezza, così come stabilito nell’Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni. Questa novità va ad incidere sul comma 7 dell’articolo 37 del Testo Unico sulla sicurezza che stabilisce che oltre ai dirigenti e ai preposti, anche i datori di lavoro dovranno ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico su salute e sicurezza.
In merito a ciò, in attesa che si pronunci la Conferenza Stato – Regioni, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n° 1 del 2022 ha dettato le linee guida, che sono qui descritte.

Soggetti destinatari degli obblighi formativi: datore di lavoro
Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il qualeil datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.
La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa; pertanto, la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

dirigenti e preposti
Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti va anzitutto ricordato che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

  1. a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  2. b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  3. c) valutazione dei rischi;
  4. d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.

In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.
Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
A fronte di tale nuovo quadro normativo occorre dunque formulare alcune osservazioni.
La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.
In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7-ter dell’art. 37 già citato, occorre inoltre specificare quanto segue.
I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.
Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”).

Obblighi formativi e prescrizione
Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v.
Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

Obbligo di addestramento
Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento.
Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Trattasi dunque di contenuti obbligatori dell’attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.
Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicatarichieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.

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