Violazione dei protocolli Covid-19: le sanzioni previste

di Andrea Farinazzo

In caso di mancata applicazione delle misure per prevenire la diffusione del contagio Covid-19 (previste dai Protocolli condivisi dalle parti sociali col Governo e recepiti da ultimo nel DPCM 17 maggio 2020) il Decreto Legge 16 maggio 2020 prevede esclusivamente sanzioni amministrative.

L’OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI
Il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale Serie generale – n. 125 del 16-05-2020, ed in vigore dal 18 maggio 2020) all’articolo 1, recante Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 prevede al comma 14 l’obbligo per tutte le attività produttive e commerciali e sociali del rispetto dei contenuti dei protocolli sicurezza allegati, ad esempio, nel successivo DPCM del 17.5.2020:

“14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati” con DPCM.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.05.2020 all’articolo 2, recante Art. 2 – Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, è altrettanto esplicito:

“1. Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 [misure specifiche valide per tutti, erga omnes], rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.

Il successivo comma 15 prevede in via generale “la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”:

“15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

LE SANZIONI
L’articolo 2 comma 1 del Decreto Legge n. 33/2020 prevede una sanzione amministrativa e la sospensione amministrativa di durata variabile:

Art. 2 – Sanzioni e controlli 1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 [“sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo“]. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Da notare che si tratta di sanzioni amministrative, e non di sanzioni penali.

E se il pagamento avviene tempestivamente la sanzione pecuniaria viene abbattuta in misura notevole, articolo 2 comma 2 del Decreto Legge n. 33/2020: “2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 [“si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 2020 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta]”.

Sempre il comma 2 citato regola le modalità di irrogazione della sospensione:

“2. (…) Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”.

I Protocolli: elenco
I Protocolli allegati al DPCM 17.5.2020 la cui inosservanza può determinare l’applicazione delle sanzioni amministrative sopra riportate sono i seguenti:

  1. Protocolli relativi all’esercizio dell’attività religiosa): in accordo con alcune confessioni religiose (Cattolica, Protestante, Islamica, Induista/Buddista etc.)
  2. Protocolli e Linee guida di sicurezza per le attività in graduale riapertura
  • gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti (allegato 8),
  • Spettacoli dal vivo e cinema (allegato 9)
  • Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 (Allegato 10),
  • Criteri per Misure per gli esercizi commerciali (allegato 11).
  1.  Protocolli di sicurezza già realizzati approvati lo scorso 24 aprile e contenuti nel DPCM del 15 aprile 2020 ovvero:
  • Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 12)
  • Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (allegato 13)
  • Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (allegato 14)
  • Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (allegato 15) • Misure igienico-sanitarie (allegato 16)
  • Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 (allegato 17): le linee guida contengono indirizzi operativi specifici – schede tecniche – valide per i singoli settori di attività economica, per la ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e Contact trading.

ESECUZIONE E MONITORAGGIO DELLE MISURE
Per quanto riguarda l’esecuzione e il monitoraggio delle misure anti-contagio, l’articolo 10 del DPCM 17.05.2020 individua con chiarezza le modalità di una attività che è già in corso sul territorio nazionale, limitata solo da una cronica carenza di organico dei servizi ispettivi tecnici che dipendono dal Ministero del Lavoro:

“Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata”.

 

 

 

 

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