Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza

di Andrea Farinazzo

La formazione, insieme all’informazione e all’addestramento, fa parte di processo di trasmissione di conoscenze e procedure finalizzato a fare acquisire al lavoratore la competenza necessaria per svolgere il proprio lavoro in totale sicurezza identificando e gestendo i rischi correlati alla propria mansione. Le procedure di informazione, formazione e addestramento del lavoratore sono definite nello specifico dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 che ne stabilisce l’obbligo.
La durata i contenuti minimi e le modalità della formazione per i lavoratori sono definiti dall’Accordo tra Stato e Regioni 223 del 21/12/2011 che stabilisce che il loro programma sia essenzialmente diviso in due parti:

  • Parte generale

che tratta conoscenze base sulla sicurezza sul lavoro, cenni normativi, definizioni e principi ed è comune a tutti i lavoratori.

  • Parte specifica

che tratta argomenti di durata e contenuto variabile in base al livello di rischio presente in azienda; per quanto riguarda la durata specifica dei corsi di formazione iniziale, in base al livello di rischio avremo:

  • Corso per lavoratori esposti a rischio basso di 8 ore (4 ore parte generale + 4 ore parte specifica);
  • Corso per lavoratori esposti a rischio medio di 12 ore (4 ore parte generale + 8 ore parte specifica);
  • Corso per lavoratori esposti a rischio alto di 16 ore (4 ore parte generale + 12 ore parte specifica).

Ai sensi della normativa, la preparazione ottenuta con i corsi di formazione deve essere rinnovata ogni 5 anni frequentando appositi corsi di aggiornamento della durata di 6 ore.
Per quanto riguarda l’erogazione dei corsi online, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 2016 è possibile svolgere in modalità e-learning (FAD Asincrona):

  • la parte generale di 4 ore;
  • la parte specifica a rischio basso di 4 ore;
  • il corso di aggiornamento di 6 ore;

Mentre le parti specifiche per i lavoratori esposti a rischio medio e alto sono valide online soltanto in FAD sincrona, ovvero in videoconferenza.

Quando deve avvenire la formazione ed informazione del lavoratore?
La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro e prima che il lavoratore venga adibito alla mansione da svolgere e deve concludersi entro un limite massimo di 60 giorni dall’avvenuta assunzione. Deve essere somministrata tramite corsi di formazione cui modalità, contenuti e durata sono stabilite dalla normativa. Inoltre, la formazione dei lavoratori deve ripetersi:

  • In occasione di trasferimento o cambio di mansione;
  • In occasione di modifiche al processo lavorativo che alterino la sicurezza (introduzione di nuove attrezzature, sostanze pericolose ecc);
  • Ogni 5 anni per motivi di aggiornamento delle competenze.

Per quanto riguarda l’ultimo punto va puntualizzato che è prevista un’eccezione per i lavoratori dell’edilizia in quanto, ai sensi del nuovo CCNL di settore siglato a marzo 2022, è necessario svolgere l’aggiornamento ogni 3 anni.

La formazione dei lavoratori viene realizzata in orario di lavoro?
Si, l’attività formativa e informativa viene realizzata in orario di lavoro e nell’ipotetico caso in cui ciò non sia possibile e si debbano somministrare i corsi di formazione fuori orario di lavoro le ore extra impiegate devono essere corrisposte al lavoratore sottoforma di retribuzione di ore di straordinario. Infatti l’art.37 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce come la formazione dei lavoratori, così come la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, deve avvenire in orario di lavoro. Allo stesso modo l’articolo di legge statuisce che la formazione non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. In considerazione del fatto che i costi della formazione non possono pesare su lavoratori. Sul punto evidenziamo anche come anche la frequenza dei corsi di formazione in modalità E-learning (così detti corsi online in sicurezza sul lavoro) dovrebbero svolgersi in orario di lavoro. Non sono previste sanzioni per il datore di lavoro che effettua i corsi al di fuori dell’orario di lavoro e che formi il dipendente al di fuori dell’orario di lavoro. questo nonostante il preciso obbligo di formazi0ne dell’articolo 37 comma 12 del decreto legislativo 81/08. Nulla vieta sia al datore di lavoro sia al dipendente di potersi accordare per lo svolgimento della formazione in sicurezza sul lavoro in orario concordato da entrambe le parti. un accordo del genere ricade all’interno del diritto civilistico, poiché attinente agli obblighi di natura Patrimoniale – contrattuale. verosimilmente alle volte, la scelta di frequentare il corso in sicurezza sul lavoro potrebbe essere dovuta ad una libera scelta del dipendente. il dipendente potrebbe volersi organizzare da solo oppure potrebbe volere recuperare un permesso di lavoro o per latri motivi. In ogni caso il datore di lavoro che organizza la formazione al di fuori dell’orario di lavorativo, senza accordarsi con il dipendente o senza retribuirgli il tempo dedicato nell’attività formativa si espone al rischio di poter essere citato in sede giudiziale civile. senza accordo, il lavoratore potrebbe esercitare il diritto di richiedere il rimborso del costo del tempo dedicato alla formazione, ai sensi dell’articolo 37 comma 12 del decreto legislativo 81/08. Nel caso si verifichi questa eventualità lo stesso potrà richiedere anche eventuali interessi e rivalutazione degli importi. Per quanto detto il datore di lavoro non può, contro ogni previsione, decidere di eseguire la formazione al lavoratore, del preposto o del dirigente, al di fuori dell’orario di lavoro senza il consenso del dipendente. Precisiamo che, dall’altro lato il dipendente, non può rifiutarsi di partecipare al corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro organizzati all’interno dell’orario lavorativo.

Chi deve pagare i corsi di formazione sulla sicurezza?
I corsi di formazione non devono comportare oneri economici a carico dei lavoratori, secondo il Testo Unico le spese devono essere sostenute il Datore di Lavoro. Oltre al costo del corso di formazione il datore di lavoro deve garantire il regolare compenso lavorativo durante tutto il tempo che il lavoratore spende per la sua formazione; quindi, le ore impiegate nella formazione non devono essere recuperate dal lavoratore. In caso di corsi fuori sede, al lavoratore dovrà essere corrisposto anche il rimborso delle spese di viaggio. Nel caso in cui il datore di lavoro si rifiutasse di retribuire ai lavoratori il tempo in questione, questi ultimi potrebbero agire in sede giudiziale richiedendo il rimborso del costo della formazione dovuto alla mancata retribuzione.

Formazione professionale obbligatoria
Nel giungere a definire i periodi di formazione obbligatoria come orario lavorativo la Corte di Giustizia Europea richiama la direttiva 2003/88 che fissa le prescrizioni minime, in materia di tempo di lavoro e riposo, a cui ciascuno Stato membro si deve adeguare.
In Italia, si precisa, questa direttiva è stata recepita dal Decreto legislativo n. 66/2003.
Alla base del principio espresso dalla Corte ci sono le definizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE di “orario di lavoro” e “periodo di riposo” le quali, specificano i giudici europei, non possono essere interpretate in maniera restrittiva dalle legislazioni nazionali (art. 31).

In particolare, gli elementi che descrivono l’orario lavorativo “in senso stretto” sono due, ovvero:

  • la circostanza che il dipendente, in un determinato orario, sia tenuto a essere presente nel luogo designato dal datore di lavoro;
  • l’obbligo di rimanere a disposizione del datore di lavoro anche a prescindere dal normale orario stabilito dal contratto.

La vicenda su cui si basa la pronuncia della Corte riguarda un lavoratore chiamato a seguire 160 ore di formazione professionale obbligatoria fuori dalla sede lavorativa e fuori dall’orario prestabilito dalle clausole contrattuali. Ecco, quindi, che nell’ipotesi in cui il periodo di formazione sia stato voluto dal datore di lavoro, come nel caso della formazione professionale obbligatoria, i due elementi richiamati sono ben presenti: il dipendente deve recarsi in un luogo designato e deve comunque rimanere a disposizione del titolare. Per questi motivi, conclude la Corte nella sentenza del 28 ottobre:

L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore dei servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce orario di lavoro, ai sensi di tale disposizione”.

Il dipendente, tra l’altro, ha diritto per tutta la durata della formazione professionale alla totalità della sua retribuzione stabilita nel contratto di lavoro. Formazione professionale obbligatoria, rientra nell’orario di lavoro anche se svolta fuori sede. La Corte, nell’esprimere il principio citato, precisa che è del tutto irrilevante la circostanza che i periodi di formazione professionale si svolgano, in tutto o in parte, al di fuori del normale orario di lavoro.

La direttiva 2003/88, infatti, nel definire tale orario non si riferisce a quello stabilito dal contratto.
E, ancora, non ha nessuna importanza che la formazione professionale si svolga non sul luogo abituale di lavoro ma nei locali dell’impresa che fornisce i servizi di formazione. Questa circostanza, chiarisce la Corte, non esclude che così il lavoratore sia costretto comunque ad essere fisicamente presente sul luogo stabilito. Infine, neppure il fatto che questa attività di formazione sia diversa da quella che il lavoratore svolge normalmente impedisce di qualificare tali periodi come orario di lavoro. Anche in questo caso, infatti, basta che la formazione professionale sia seguita su iniziativa del datore di lavoro e che il dipendente sia soggetto, nell’ambito di tale formazione, alle sue istruzioni.

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