Lavoratori fragili e sorveglianza sanitaria eccezionale

di Andrea Farinazzo

Nella Circolare congiunta n.13 del 4 settembre 2020 (qui il testo), il ministero del Lavoro e il ministero della Salute tornano sulla Circolare n.14915 del 29 aprile scorso con nuovi aggiornamenti e chiarimenti su identificazione e gestione delle “situazioni di fragilità”, sorveglianza sanitaria eccezionale e sue modalità di attivazione e svolgimento sulle visite periodiche differibili. Un cenno alle visite mediche previste dal D.Lgs. n.81/2008: i due dicasteri auspicano un loro ripristino sempre nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute, dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e tenendo conto dell’andamento epidemiologico del territorio. I ministeri ripercorrono le considerazioni finora svolte circa l’identificazione delle “Situazioni di fragilità” rilevate dal Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, da parte del medico competente (che come abbiamo visto ha assunto una nuova centralità durante l’emergenza covid-19): fra i criteri c’era l’età e la presenza di co-morbilità con alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) tali da caratterizzare una condizione di maggiore rischio (ai sensi del Documento del Comitato tecnico Scientifico n.630/2020). Dati ancora più consolidati, diffusi dall’istituto Superiore di Sanità e dalle cartelle sanitarie dei pazienti deceduti, hanno messo in evidenza però che “il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”. In tal senso l’età non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità (altrimenti non si renderebbe a necessaria la valutazione medica per accertare la condizione di fragilità) e si esclude quindi l’automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità.

Quando attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili?

I due ministeri chiedono che sia assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (in caso, ad esempio di sofferenza di malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche). Necessaria, per la richiesta di visita, una documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.

E per chi non è tenuto alla nomina del medico competente (ad esempio le scuole)?

Anche in questo caso dovrà essere assicurata la possibilità di adottare adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico. Il Datore di lavoro, a sua volta potrà nominare comunque il medico competente (anche se non vi è tenuto), in base alla valutazione del rischio e inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati ovvero INAIL e sue strutture territoriali, ASL e Dipartimenti di medicina legale e medicina del lavoro delle Università.
Quanto alla possibilità di attivare la sorveglianza sanitaria presso le strutture INAIL, prevista dall’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – DL Cura Italia convertito, i due dicasteri ricordano però, che nel DL 83/2020 non è stata estesa la proroga oltre il 1° agosto 2020, pertanto la visita dovrà svolgersi sulla base della procedura identificata nella Circolare al paragrafo 3.

Giudizio medico-legale di fragilità: la procedura

Per la valutazione della condizione di fragilità:

Il datore deve comunicare al medico una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività e le informazioni sull’integrazione del documento di valutazione del rischio, (con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2, in attuazione del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020). Il medico esprimerà il giudizio fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. I ministeri sottolineano come sia necessario ripetere la visita anche alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione diagnosi e cura.

Quali raccomandazioni per la visita?

Il Ministero raccomanda che le visite si svolgano:
in una infermeria aziendale/ambiente idoneo a consentire il distanziamento fra medico-lavoratore/lavoratrice
– in ambiente con condizioni di ricambio d’aria e che permetta l’igienizzazione delle mani;
– il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina);
– si eviti l’assembramento, ad esempio nell’attesa di accedere alla visita stessa;
– sia assicurata un’adeguata informativa ai lavoratori e alle lavoratrici affinché non si presentino alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

Quali visite sono differibili?

Secondo i due ministeri sono differibili:

  • la visita medica periodica (art. 41, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 81 /2008):
  • la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 81/2008).
  • Eventuali altre visite che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2 (ad es. Spirometrie ed altri accertamenti e controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 15 legge n. 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con adeguati dispositivi di protezione.

2 comments

  1. Se il lavoratore non si sottopone alla visita del medico competente ma è in possesso di documentazione medico legale e ospedaliera attestante grave patologia oncologica,
    non è considerato fragile?

    1. Concetto di fragilità del lavoratore:
      L’INPS, con il messaggio del 15 gennaio 2021, n. 171 ha fornito indicazioni sulle novità, introdotte dall’articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), riguardo la tutela della malattia per i lavoratori privati posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, e per i lavoratori fragili. Per quanto riguarda i primi, dal 1° gennaio 2021 è stato eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare. Per i lavoratori fragili, pubblici e privati, è stato invece introdotto un nuovo periodo di tutela dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. Per questi lavoratori è stato anche prorogato, per lo stesso periodo, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Per ulteriori informazioni in merito alle tutele e alle prestazioni economiche a favore dei lavoratori fragili, si rinvia al messaggio 9 novembre 2020, n. 4157.
      Durante la pandemia, i lavoratori fragili sono stati tutelati solo se erano subordinati, sono invece stati esclusi gli autonomi iscritti alla gestione separata istituita presso l’Inps. Tutto ciò è stato ribadito dall’istituto di previdenza con il messaggio 171/2021, dove si fa il punto della situazione sulle tutele dei lavoratori fragili alla luce della Legge di Bilancio del 2021. Il provvedimento ha portato modifiche all’assetto normativo riguardante la disciplina delle tutele, previste dall’articolo 26 del Decreto Legge 18/2020, nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimento di quarantena con sorveglianza attiva, o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddette fragili (comma 2 e 2-bis).
      Per i lavoratori del settore privato, che vengono posti in quarantena con il regime di sorveglianza attiva o in di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’istituto, non è più necessario, a decorrere del 1° Gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante indicare sulla certificazione “ gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, come invece previsto per i 2020.
      Per quanto riguarda, invece, la tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. La tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità in base all’articolo 3, comma 1 e 3, della Legge 104/92, ovvero dalla condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle autorità sanitarie locali territorialmente competenti. Si tiene a precisare che l’equiparazione pei i lavoratori privati aventi diritto alla tutela prevista della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimale assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza. La legge di bilancio 2021, ha prorogato al 28 febbraio anche la previsione che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modo agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale da remoto.
      Se si ha la certificazione che lei mi ha detto è un lavoratore fragile, nel caso in cui non l’avesse il medico competente tramite visita aziendale valuta la fragilità e stabilisce se è lavoratore rioentra nella tematica di fragilità

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