Il rischio da calore nel decreto legislativo 81/08

di Andrea Farinazzo

Il nuovo testo unico porta modifiche nel corpo e nella gestione dei rischi connessi e ribadendo, alcune delle tante novità inserite nel D.Lgs. 81/2008 e/o nel documento coordinato, soffermandoci in particolare, in considerazione delle alte temperature estive di questi giorni, su una Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro relativa alla tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.

Il testo coordinato nella versione di luglio 2023: le novità
Riprendiamo alcune delle novità del documento “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, nella versione di luglio 2023, Inserita la Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003 Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC avente ad oggetto: Chiarimenti in relazione all’uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi, Inserita la nota INL del 17/06/2022 prot. n. 3687 avente ad oggetto: Quesiti in materia di piani di carico nei cantieri edili, Inserita la nota INL del 24/01/2023 prot. n. 162 avente ad oggetto: D.lgs. n. 81/2008 – adozione provvedimento di sospensione e microimpresa – richiesta parere, Inserita la lettera circolare del 06/04/2023 prot. 642 avente ad oggetto: art. 14, comma 16, D.lgs. n. 81/2008 – decadenza del provvedimento di sospensione a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale, Inserita la nota INL del 14/04/2023 prot. n. 2573 avente ad oggetto: Quesito in materia di ponteggi – Riscontro, Sostituito il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 maggio 2023 – Undicesimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (link esterno), Sostituito il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022 con il Decreto Direttoriale n. 76 del 20 giugno 2023 – Quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (link esterno), Inserita la nota del 13/07/2023, prot. n. 5056 avente ad oggetto: Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.  Inserite le modifiche agli articoli 18, 21, 25, 37, 71, 72, 73, 87 e 98 come disposto dall’art. 14 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 contenente Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro (G.U. 04/05/2023 n. 103) convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (G.U. 03/07/2023, n. 153).

Nota INL: gli strumenti per la valutazione del rischio da calore
Tra le varie novità ci soffermiamo in particolare su una Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) – Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro: la Nota del 13 luglio 2023, prot. n. 5056 avente per oggetto “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”. Nella nota – inviata agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro – si indica che, in ragione delle condizioni climatiche in atto, “si ritiene opportuno richiamare l’attenzione di codesti Uffici sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio”.
Oltre a rimandare a precedenti note e documenti (ad esempio alla Nota n. 4639 del 02 luglio 2021, alla n. 3783 del 22 giugno 2022 e alla nota prot. INL 4753 del 26 luglio 2022), si forniscono varie integrazioni, ad esempio riguardo alla valutazione del rischio da calore, agli strumenti e alle metodologie utilizzabili.
Ad esempio, per “l’indagine sulla valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative misure di mitigazione”, è possibile fare riferimento:

  • alla documentazione consultabile sul Portale Agenti Fisici nella Sezione “Microclima”,
  • ai contenuti informativi reperibili a questo link Inail che riporta informazioni relative alle “strategie e tecniche di misura dello stress termico e alle relative metodologie di misurazione e di controllo del microclima, che possono avvalersi di analisi del calcolo dell’esposizione mediante gli indici WBGT, PHS, IREQ, degli indici di ergonomia e di temperatura. È possibile anche consultare, per tali metodologie di valutazione del rischio termico, le relative norme tecniche di riferimento” (nella nota si riportano indicazioni di varie norme tecniche in materia)
  • i materiali connessi al progetto Worklimate, reperibili a questo sito, “e in particolare agli strumenti reperibili nelle relative sezioni di quest’ultimo indicate nella richiamata nota prot. INL 4753 del 26/07/2022, con particolare riguardo ai sistemi di allerta meteo-climatica, anche personalizzati, specifici per i settori occupazionali”. E riguardo al progetto Worklimate è disponibile sul sito istituzionale INAIL, la “Guida informativa per la gestione del rischio caldo”, che “contiene informative per i datori di lavoro in merito alle patologiche da calore e ai fattori che contribuiscono alla loro insorgenza nonché apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione”

 Si richiama anche la pubblicazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ( EU-OSHA) “ Heat at work – Guidance for workplaces” (Esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro), che fornisce “indicazioni pratiche su come gestire e ridurre i rischi associati all’esposizione al calore nell’ambiente di lavoro, e con le informazioni sulle patologie connesse al calore. La guida, tra altro, espone metodi pratici – organizzativi e tecnici – per ridurre e gestire il rischio professionale in relazione ai luoghi di lavoro, fornendo anche informazioni sulle azioni da intraprendere nel caso in cui un lavoratore inizi a manifestare sintomi di malessere legato al calore”.
Inoltre, si può fare riferimento “a strumenti e metodologie che possono contribuire al monitoraggio preventivo ed alla valutazione, alla relativa formazione ed alla predisposizione di misure di mitigazione e di contenimento dei rischi ambientali nei processi di lavoro” (ad esempio con riferimento ai calcolatori da stress termico).
Di fondamentale importanza il messaggio 2729 dell’Inps del 20 luglio 2023 ribadendo che “Come già chiarito in precedenza, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi. Va, tuttavia, ricordato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale”, “Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata”, “Dalla valutazione di dette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni. Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore. In sostanza, la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.

Nota INL: la gestione del rischio e l’organizzazione produttiva
La Nota indica poi che l’esposizione eccessiva allo stress termico “comporta l’aumento del rischio infortunistico atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità”. E maggiormente interessate da tali fenomeni “sono le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i maggiori”. Inoltre altri fattori importanti – “che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica ed ispettiva, da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore” – sono “gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00); le mansioni; le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); l’ubicazione del luogo di lavoro; la dimensione aziendale; le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere)”.
Il documento INL ricorda poi che “anche il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008”, segnala un’ordinanza del 18 agosto 2022 del Tribunale di Palermo, in relazione alla prestazione lavorativa dei rider, e ricorda che “resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o ‘percepite’ in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria” (CIGO) “evocando la causale ‘eventi meteo’. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi”.
La CIGO – su cui la Nota riporta vari altri dettagli – è riconosciuta “in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive”. Pertanto – conclude la Nota – “durante lo svolgimento dell’attività ispettiva si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In caso di carenza di tale valutazione si rinvia alla nota prot. INL 4753 del 26/07/2022 e in particolare alla necessità che la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione”.
Si segnala, infine, che, in relazione al progressivo incremento della digitalizzazione ed ai suoi sviluppi per la riduzione dei rischi professionali e l’introduzione di nuove opportunità per migliorare le condizioni di lavoro, l’Agenzia europea EU-OSHA ha promosso una nuova Campagna “ Ambienti di lavoro sicuri e sani” che ha lo scopo di “sensibilizzare l’impatto delle nuove tecnologie digitali sul lavoro e nei luoghi di lavoro ma soprattutto in merito alle sfide e opportunità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito del quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, e degli obiettivi della strategia digitale europea”.

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