La sorveglianza sanitaria: obblighi e diritti dei lavoratori

di Andrea Farinazzo

Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli atti medici aventi la finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali, all’ambiente di lavoro e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

L’art. 25 del D.Lgs. 81/08 elenca gli obblighi e responsabilità del medico del lavoro nell’espletamento della sua attività di sorveglianza sanitaria che elenchiamo di seguito:

  • istruire aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria di rischio informatizzata per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia delle cartelle.
  • effettuare sopralluoghi con periodicità annuale o con periodicità da stabilire in funzione del rischio
  • redigere ed aggiornare il protocollo sanitario
  • effettuare la visita medica del lavoro
  • informare i lavoratori sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti
  • effettuare visita preassuntiva e visita periodica 
  • effettuare la visita preventiva in fase preassuntiva
  • firmare e verificare, con eventuali osservazioni, il Documento di Valutazione del rischio (DVR) relativamente alla parte di sorveglianza sanitaria lavoratori
  • rilasciare l’idoneità allo svolgimento della mansione

Le comunicazioni da parte del medico competente
Il Medico Competente comunica per iscritto annualmente, in occasione della riunione di cui all’articolo 35, al Datore di lavoro, al RSPP, al RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria dei lavoratori effettuata (relazione sanitaria annuale) e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, invia all’ISPESL (ora confluito nell’ INAIL), esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di sorveglianza sanitaria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia della cartella sanitaria all’ ISPESL anche il proprio medico di medicina generale, alla cessazione dell’incarico di sorveglianza sanitaria il medico del lavoro consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196.

Cosa comprende la sorveglianza sanitaria
visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente, la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori? No! La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei seguenti casi: nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Per quanto riguarda i casi espressamente previsti dalla normativa, ai sensi del D.lgs la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata in presenza di questi rischi: Movimentazione manuale di carichi; Videoterminalisti; Rischio agenti fisici; Rischio rumore; Rischio vibrazioni; Rischio campi elettromagnetici; Rischio radiazioni ottiche; Rischio agenti chimici; Rischio agenti cancerogeni e mutageni; Rischio amianto; Rischio agenti biologici. Vi sono anche questi altri casi in cui la normativa prevede l’obbligo di sorveglianza sanitaria: lavoro notturno, lavoratori disabili, lavoratrici in gravidanza.

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori quando non è obbligatoria?
Le visite mediche dei lavoratori non possono essere effettuate nei seguenti casi: in fase preassuntivaper accertare stati di gravidanza; negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche cosa comprendono e chi le deve pagare
Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Chi deve tenere la cartella sanitaria dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
La cartella sanitaria può essere sia cartacea che informatizzata. Quando la cartella è cartacea può essere conservata direttamente in azienda o presso lo studio medico nel rispetto del segreto professionale. Il medico competente deve garantire di aver conservato le cartelle cartacee secretandole nei seguenti modi: adottare buste sigillate dal medico; predisporre un archivio specifico al quale possa accedere solo il medico, ad esempio in un cassetto chiuso con la chiave imbustata e sigillata dal medico. Quello che conta è che il luogo in cui deve essere tenuta la cartella sanitaria e di rischio dei dipendenti sia indicato nella lettera di nomina del medico competente.

Come vanno gestiti gli esiti delle visite mediche
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.

I giudizi sulla mansione specifica
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Gli obblighi e i diritti del lavoratore
La sorveglianza sanitaria è uno dei tanti strumenti di tutela del lavoratore; pertanto, esso è tenuto a collaborare con il medico competente fornendogli tutte le informazioni richieste ed ha l’obbligo di sottoporsi alle visite secondo le modalità e le periodicità che gli vengono comunicate, tale obbligo è sancito dall’art. 20 del T.U. Pertanto, i lavoratori hanno diritto a: fare ricorso contro il giudizio del medico al servizio di medicina del lavoro della ASL (PISLL) entro 30 giorni; poter accedere ai propri dati sanitari; essere informati nel dettaglio dal medico sul proprio stato di salute; ricevere copia del documento sanitario e di rischio; essere sottoposti a visita straordinaria qualora ritengano di avere problemi sanitari derivati dall’attività svolta.

Ricorso verso il giudizio sulla mansione specifica
Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Il medico competente, la sorveglianza sanitaria e la responsabilità penale
Riguardo al tema connesso con la responsabilità penale, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., oltre a sanzionare l’intero articolo 41 (Sorveglianza sanitaria), “considera infatti penalmente rilevante anche la violazione dell’art. 25 comma 1 lett. b in merito alla stesura dei Protocolli Sanitari come di seguito evidenziato:

  • il mancato impiego di protocolli specifici calibrati sulla peculiarità del rischio;
  • l’omessa applicazione degli indirizzi scientifici più avanzati per la stesura dei Protocolli Sanitari, il mancato impiego dei quali rende l’esito della sorveglianza sanitaria inutiliter data” (data inutilmente).

Quindi, ad essere sanzionata – continua il relatore – “non è solo la violazione della programmazione della sorveglianza sanitaria e/o l’omissione dell’effettuazione della stessa, ma altresì la stesura di Protocolli non coerenti con la Valutazione dei Rischi e/o la mancata applicazione di Protocolli che tengano in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Pertanto, non sono ammissibili Protocolli Sanitari che prevedano ‘accertamenti’ con risposte soggettive”. E a conferma di quanto affermato si segnala che vi sono diverse sentenze che riportano la condanna del medico competente (MC) “per la mancata partecipazione alla valutazione dei rischi (ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera a))”. Ad esempio, il Tribunale di Pisa, nella sentenza n. 399/2011 del 27.04.2011, “ha riconosciuto la responsabilità del MC di un’impresa edile nell’aver omesso di ‘collaborare attivamente alla valutazione dei rischi aziendali’ in quanto il DVR presentava incongruenze, rispetto al protocollo sanitario, in relazione all’esposizione quotidiana al rumore, alle vibrazioni e alla movimentazione manuale dei carichi”. E in un diverso caso, lo stesso Tribunale, con la sentenza n. 1756/2011 del 11.02.2012, “condannava un altro Medico Competente sempre per non aver collaborato alla valutazione dei rischi in un’azienda di conservazione, immagazzinamento e commercio di pellami per ‘la mancata evidenziazione dei rischi biologico e chimico” per cui si sarebbero dovute attuare adeguate contromisure sanitarie. L’operato professionale del medico – viene chiarito nella sentenza – è sorretto da due fondamentali canali di acquisizione di dati:

  • il primo è rappresentato dalle informazioni che devono essere fornite dal DdL (e di cui il medico non ha responsabilità)
  • il secondo dalle conoscenze che il MC può e deve acquisire di sua iniziativa, per esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro”.

La sorveglianza sanitaria è un diritto del lavoratore.

2 comments

  1. Da quando era una cautela a favore del lavoratore e diventata come spesso in Italia succede una cosa a sfavore..e spiego il motivo: una lavoratrice con l’ invalidità al 75%e un certificato di idoneità parziale con limitazione alle mansioni ,in modo relativo a tutto ciò che gli procuri stress fisico rilasciato dalla C.M.O di Roma dopo essere stata sottoposta a un questionario da parte di un medico competente pagato dal datore di lavoro recapitate un certificato di identità totale….alle mansioni…
    per fare valere i suoi diritti , già affermati, può solo fare ricorso a sue spese 500euro entro 30gg….e stiamo parlando di lupus malattia autoimmune inreversibile…

  2. il datore di lavoro può chiedere la richiesta di visita presso commissione medica dell’asl se c’è la sorveglianza sanitaria art.5 legge 300, io so che non può farlo proprio perchè c’è la sorveglianza sanitaria.

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