Denuncia infortunio sul lavoro e ruolo Rls

di Andrea Farinazzo

La Comunicazione INAIL di infortunio sul lavoro deve essere fatta a fini statistici secondo quanto riportato dall’Art. 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ed a fini assicurativi (denuncia) secondo quanto riportato dall’Art. 53 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124.

Denuncia infortunio a fini statistici
Infatti, il D.lgs. 81/2008 prevede all’Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, che:

  1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: … r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

Denuncia infortunio a fini assicurativi DPR 30 giugno 1965 n. 1124
Art. 9. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell’esercizio delle attività previste dall’art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell’art. 4.(N1) Agli effetti del presente titolo, sono inoltre, considerati datori di lavoro: – le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d’opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7) dell’art. 4; – le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco; – trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; – le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti; – gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima; – le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori; le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all’art. 4, n. 5); – le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all’art. 4, n. 8); – gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all’art. 4, n. 9); – gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.
Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette all’impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercire da loro incaricati. I prestatori d’opera occupati in violazione dei divieti posti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di lavoro di cui al presente articolo, sono considerati tutti gli effetti del presente decreto alle dipendenze del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni. L’obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano complessivamente, anche se non contemporaneamente, più di tre persone nei lavori previsti dall’art. 1 del presente decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo comma dell’articolo 1; – di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, nonché’ di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; – di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; – di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; – di servizio di vigilanza privata; – di allevamento, riproduzione e custodia di animali; – di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di divertimento.

Art. 53. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilita’. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. (2) Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morta o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall’infortunio. Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno. La denuncia dell’infortunio ed il certificato medico trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalità dell’operaio, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

Art. 54. Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni. (5) La denuncia deve essere fatta all’autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio. Se l’infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia e’ fatta all’autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo lungo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell’art. 53, alla autorità portuale o consolare competente. Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l’elenco degli infortuni denunciati.
La denuncia deve indicare: 1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro; 2) il luogo, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio; 3) la natura e la causa accertata o presunta dell’infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione; 4) il nome e il cognome, l’età, la residenza e l’occupazione abituale della persona rimasta lesa; 5) lo stato di quest’ultima, le conseguenze probabili dell’infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l’esito definitivo; 6) il nome, il cognome e l’indirizzo dei testimoni dell’infortunio. Per il datore di lavoro soggetto agli obblighi del presente titolo, l’adempimento di cui al primo comma si intende assolto con l’invio all’Istituto assicuratore della denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 con modalità telematica. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, l’Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

Sanzioni omessa denuncia di infortunio
La circolare n. 24 del 9 settembre 2021 riepiloga la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 1124 del 1965 e fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle strutture territoriali. L’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilita. La denuncia dell’infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall’infortunio. I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite Pec alla sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta. Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi. Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia. Dal 1° gennaio 2007, l’importo della sanzione per la violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è da 1.290,00 a 7.745,00 euro. La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro (sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge). Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa. Gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l’obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti. Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive. Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). L’interesse tutelato dal suddetto articolo 18 è chiaramente diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni. Sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme e diversa è la destinazione dei relativi proventi. Vademecum denuncia Infortuni sul lavoro 10 / 12 Certifico Srl | Rev. 0.0 2022 La circolare sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi, in virtù dello specifico ambito di applicazione previsto dalle medesime norme. L’articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La circolare n. 24 del 9 settembre 2021, chiarisce che in virtù dell’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell’illecito, la diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione.

Ruolo del Rls in caso di infortunio sul lavoro
Il D.Lgs 81/08 recita all’art. 50 comma 1. lettera e) “Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente gli infortuni e le malattie professionali”.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha quindi un ruolo di primaria importanza sul tema degli infortuni e delle malattie professionali. Il suo coinvolgimento diretto al momento di un infortunio è, non solo, previsto dalla normativa, ma essenziale per due motivi principali: capirne la dinamica e collaborare con il Responsabile SPP, con il datore di lavoro, dirigenti e preposti per eliminarne la causa; raccogliere informazioni e collaborare con le autorità competenti nell’individuazione di eventuali responsabilità.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza infatti è soggetto attivo nei luoghi di lavoro per le misure generali di tutela e, nelle indagini e nelle visite delle autorità competenti di natura ispettiva (vedi Circolare Ministero del Lavoro del 23-2-2000) nei casi di infortunio e malattia professionale, sarebbe opportuno che le modalità e gli spazi d’azione (in merito agli infortuni) per il RLS fossero puntualmente definiti e concordati.
Le azioni che il RLS può intraprendere al momento in cui viene a conoscenza di un infortunio o di una malattia professionale nella propria azienda sono:

  1. a) interne all’azienda

1) Attingere ed acquisire informazioni e documentazioni aziendali mirate ad individuare le cause dell’evento ed in particolare:

  • la natura del rischio specifico e ambientale correlato all’infortunio o alla malattia professionale;
    la scheda tecnica del mezzo di produzione (macchina, impianto, struttura, ecc…) o la scheda informativa in materia di sicurezza riferita al prodotto chimico;
  • le condizioni lavorative, relazionali ed organizzative in cui è maturato l’infortunio o la malattia professionale;
  • il livello di informazione e il programma di formazione offerto al lavoratore in merito all’attività svolta;
  • la presenza di procedure di sicurezza;
  • i dispositivi di protezione individuali indicati o prescritti dal servizio di prevenzione e protezione aziendale e dal medico competente;
  • la trasmissione del primo certificato di denuncia all’INAIL (entro 48 ore dalla conoscenza dell’evento)

La raccolta di tutte queste informazioni e di documenti ha come obiettivo principale quello di capire in quale ambito l’evento sia maturato cercando di individuarne le cause principali che ne hanno determinato l’accadimento; procedere cioè ad una verifica puntuale di quello che avrebbe dovuto essere (anche partendo ovviamente dal documento di valutazione dei rischi) e di quello che nella realtà è o avviene.

  • 2) Analizzare l’infortunio con il lavoratore, con i testimoni e con i rappresentanti sindacali, dove esistono, per rilevare:
  • la natura e il livello delle responsabilità (le modalità con cui è maturato l’infortunio, la mansione svolta, la posizione gerarchica o di comando, l’eventuale particolare condizione del lavoratore se in appalto, interinale, ecc..);
  • la rilevanza della stanchezza psicofisica (ritmi, stress lavorativo e orari di lavoro);
  • la rilevanza della gravità (giorni di assenza temporanea riportata sul primo certificato);
  • l’avvio della eventuale inchiesta amministrativa dell’Ispettorato del Lavoro, prevista dagli artt. 56 e 57 del testo Unico, (oltre i trenta giorni);

l’eventuale segnalazione del caso agli organi di vigilanza dell’Azienda USL per l’accertamento delle responsabilità.

3) Per l’analisi di una malattia professionale è opportuno rilevare ulteriori elementi:

  • fattori chimici e fisici di rischio (con particolare attenzione a quelli presenti nella tabella delle malattie professionali) tempi e modalità di contatto con l’agente;
  • cartella sanitaria personale conservata in azienda da acquisire in copia, su delega del lavoratore ( in base al D.L. 675/96); in assenza di delega, il RLS non ha diritto ad acquisire tale documento;
  • dispositivi di protezione individuali prescritti o previsti;
  • relazione del medico competente relativa agli accertamenti sanitari periodici sui lavoratori.

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