La prevenzione degli infortuni e il Ccnl dei metalmeccanici

di Andrea Farinazzo

Nel corso degli anni, la legge ha stabilito regole sempre più efficaci per prevenire gli infortuni sul lavoro e ridurre i rischi per la salute dei dipendenti. Infatti, obbligo del datore di lavoro è quello di eliminare le fonti di pericolo collegate allo svolgimento di una determinata attività lavorativa. Le azioni di prevenzione da adottare per mitigare i rischi in Azienda sono specifiche in quanto devono adattarsi alle singole realtà, coinvolgendo nel procedimento anche i lavoratori stessi. I tre momenti fondamentali per la prevenzione dei rischi e degli infortuni ad essi collegati sono:

  • La valutazione dei rischi ai quali i lavoratori sono esposti
  • L’adozione di misure di sicurezza/di prevenzione idonee ad eliminarli o contenerli
  • L’informazione e la formazione dei lavoratori sui rischi ai quali sono esposti e su come utilizzare i sistemi di sicurezza adottati.

Oltre a queste attività, occorre considerare che al verificarsi di un evento infortunistico in Azienda si attiva un processo volto alla gestione dell’incidente, che coinvolge diverse risorse aziendali e richiede l’adempimento di una serie di obblighi imposti dalla normativa, tra cui:

  • La registrazione dell’evento infortunistico
  • La compilazione e l’invio all’INAIL della comunicazione nei casi di infortuni prognosticati guaribili entro 3 gg
  • La compilazione e l’invio all’INAIL della denuncia nei casi di infortuni prognosticati guaribili oltre 3 gg.

Ma, nonostante la corretta gestione di tutte queste fasi e l’implementazione di procedure operative, modelli organizzativi, strumenti di monitoraggio e corsi di formazione, il rischio di infortunio non si potrà mai eliminare completamente. Questo è quanto confermano anche i recenti report dell’INAIL, che registrano, nel periodo tra gennaio e settembre 2021, 396.372 denunce di infortunio sul lavoro (+8,1% rispetto allo stesso periodo del 2020), 910 delle quali con esito mortale (-1,8%). In aumento anche le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 40.470 (+27,7%).

Il confronto tra il 2020 e il 2021 richiede però cautela, in quanto i dati sono influenzati fortemente dalla pandemia da Covid-19, considerato che l’INAIL ha riconosciuto, dall’inizio della pandemia, il contagio sul luogo di lavoro come infortunio e che tutta la normativa ed il processo di gestione in materia viene applicato anche per il lavoro in smart working.

Quali conclusioni si possono trarre da queste evidenze? Sicuramente, si può affermare che su questo tema, anche alla luce del contesto attuale, resta altissima la soglia di attenzione delle Aziende, non solo per il rispetto di normative e protocolli, evitando il rischio sanzionatorio (penale/amministrativo), ma anche per la garanzia di un luogo di lavoro sicuro e salubre per tutti i lavoratori.

Su tale aspetto è intervenuto anche il recente D.L. 146/2021 riguardante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Questo Decreto rappresenta la risposta del Governo alla situazione degli infortuni sul lavoro, nell’ottica di potenziare e incentivare:

  • l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza;
  • il coordinamento delle figure che verificano il rispetto delle norme prevenzionistiche in Azienda.

Infatti, è previsto un inasprimento dei controlli ed un presidio su tutto il territorio nazionale, attraverso il coordinamento tra ASL e Ispettorato del Lavoro per l’attività di vigilanza svolta a livello provinciale.

La prevenzione degli infortuni all’interno del contratto dei metalmeccanici:

All’interno del Ccnl dei metalmeccanici ci sono tre fondamentali principi che possono sviluppare una giusta cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro aggiungendo la prevenzione reale con il coinvolgimento dei lavoratori, degli rls e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Una vera e propria innovazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro, si sviluppa la collaborazione e la formazione congiunta tra Rspp, Rls, Lavoratori, in modo che vi sia la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, così che si possa introdurre la sicurezza sul lavoro in modo partecipativo da parte di tutti, la cosiddetta sicurezza comportamentale.

I tre principi sono: I near miss, i break formativi e la regola dei 5 perché (Root Cause Analysis).

Cosa sono i Near-Miss? (quasi infortunio)

Un near-miss (alternativamente qualificabile come “quasi-incidente” o “quasi-infortunio”) è definibile come “qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto: un evento quindi che ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio”. Se il focus del near-miss è legato al mondo della sicurezza e salute dei Lavoratori, tuttavia il concetto è ben estendibile anche al mondo dei rischi industriali rilevanti: in questo campo, l’obbligo di “analisi dell’Esperienza Operativa” ha effettivamente portato negli stabilimenti a RIR (Rischio di Incidente Rilevante) ad una abitudine all’analisi ed alla classificazione dei near-miss incidentali. Ma ritornando al mondo della sicurezza e salute dei lavoratori, in senso lato possono inoltre far parte della categoria dei “near-miss” anche gli infortuni più lievi, con danni trascurabili, i quali sono peraltro esclusi anche dall’obbligo legislativo di registrazione e di comunicazione al SINP (Sistema Informativo nazionale per la Prevenzione) a fini statistici: si tratta cioè di quegli eventi infortunistici lievi che non determinano giorni di assenza da lavoro (oltre quello in cui si è verificato l’evento) e che rischiano quindi di restare non registrati e men che meno analizzati a fini prevenzionistici. Ma al di là dell’obbligo legislativo di registrazione, perché è invece importante provvedere alla raccolta ed analisi (per fattore causale) anche dei “near-miss”? La letteratura tecnica in materia di rischio, insieme all’esperienza operativa in azienda, ci insegna che il verificarsi di un evento con danni più o meno importanti è sempre associato al precedente verificarsi di numerose anomalie (malfunzionamenti o eventi imprevisti) e near-miss, che non necessariamente producono quindi danni materiali o conseguenze sull’uomo: gli studi dimostrano che su 1000 incidenti, 3 sono infortuni con conseguenze rilevanti, 88 con effetti minori e i restanti sono cosiddetti quasi infortuni o near misses (definiti anche “near loss”), ossia episodi che – pur avendone il potenziale intrinseco – non hanno prodotto danni. In una logica preventiva diventa allora oggettivamente importante che questi eventi di piccola dimensione, che – di fatto –possono essere qualificati come “segnali precursori” di possibili successivi eventi con danno, siano adeguatamente registrati, analizzati e condivisi poi in sede di formazione periodica dei Lavoratori, allo scopo di fare tesoro di quanto “non successo” per prevenirne le cause specifiche ed evitarne una loro ripetizione in futuro, fino al possibile temuto incidente. In merito all’obbligo di registrare e valutare gli incidenti, near-miss e comportamenti pericolosi, nel D.Lgs. n., 81/08 si segnala – in particolare – l’art. 33 (“Compiti del servizio di prevenzione e protezione”).

Il metodo dei “5 perché?” (La Root Cause Analysis)

Quando in azienda si presenta una criticità, di qualunque natura essa sia (NC, problematiche di prodotto, guasti lungo le linee di produzione, infortuni), spesso la si bolla come incidente di percorso. Così facendo, non si dedica né tempo né risorse ad analizzare nel dettaglio quali siano le reali cause dei problemi, permettendo che questi, prima o poi, si ripresentino. In questo, si può introdurre un approccio molto semplice che può evitare che questo succeda: il metodo dei “5 perché?” applicato alla Root Cause Analysis. La Root Cause Analysis, o Analisi delle Cause alla Radice (a me piace di più la definizione in inglese), è un approccio pensato per indagare e categorizzare le cause di eventi che hanno un significativo impatto sulla sicurezza, salute, ambiente, qualità, affidabilità. In parole povere, la Root Cause Analysis è uno strumento progettato per aiutare a identificare non solo cosa e come si è verificato un evento, ma anche perché è successo. Solo quando si è in grado di determinare il motivo per cui un evento si è verificato essi saranno in grado di specificare le misure correttive attuabili che impediscono eventi futuri del tipo osservato. Lo strumento più semplice per andare a caccia della radice del problema è la tecnica dei “5 perché?”. Chiedere “Perché?” è la tecnica di apprendimento preferita da tutti i bambini di circa tre anni, che fanno impazzire i loro papà. È però anche un semplice, ma allo stesso tempo potente, metodo per individuare e comprendere le aree di miglioramento. La tecnica dei “5 perché?” è utilizzata, nell’approccio “Lean – Sigma” nella fase Analyze del circolo DMAIC (Definire, Misurare, Analizzare, Migliorare, Controllare). Questa tecnica non richiede di conoscere e utilizzare complesse tecniche statistiche, ma solo voglia e capacità di approfondimento. Chiedendo ripetutamente “Perché?” (cinque è una buona regola, nulla e nessuno ci impedisce di fermarci prima o continuare), è possibile individuare la causa principale di un problema, scavando a fondo nei sintomi del problema stesso. Molto spesso la prima ragione apparente ci porterà a un’altra domanda. E così via.

Vantaggi della tecnica dei “5 perché?”

  • Permette di identificare alla radice la causa di un problema.
  • Permette di determinare il rapporto tra le diverse cause che sono alla radice del problema.
  • È uno strumento semplice e facile da implementare, anche senza l’ausilio di analisi statistiche complesse. 

Quando usare la tecnica dei “5 perché?”

  • Quando le situazioni di criticità coinvolgono fattori umani o interazioni.
  • Giorno per giorno, per individuare azioni di miglioramento.

Cosa sono i Break Formativi

Allo scopo di incrementare l’efficacia dei momenti formativi e di coinvolgimento diretto dei lavoratori, all’interno del Ccnl Metalmeccanici (Industria) e più specificamente all’interno della Sezione IV, Disciplina del rapporto individuale di lavoro, Titolo V, Ambiente di lavoro, articolo 1, viene prevista la possibilità per le aziende di sperimentare «i cosiddetti break formativi consistenti in un aggiornamento del lavoratore sulla sicurezza attraverso brevi momenti formativi (15-20 minuti al massimo) da collocarsi durante l’orario di lavoro in funzione delle esigenze tecnico-organizzative nel corso dei quali, sotto la supervisione del docente/R.S.P.P. affiancato dal preposto e dal R.L.S., il lavoratore ripercorre le procedure operative di sicurezza dell’area di competenza». Prima di mettere in luce le peculiarità di questa particolare ed innovativa metodologia rivolta all’aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, è bene richiamare quantomeno due provvedimenti.

Definizione
Il break formativo è una metodologia di formazione dei lavoratori che non si svolge in un’aula tradizionale o mediante e-Learning, ma direttamente nei luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, all’interno dei reparti di lavoro o presso le postazioni di lavoro. Un percorso formativo basato sul coinvolgimento attivo dei lavoratori nel percorso di miglioramento continuo della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I break formativi sono collocati durante l’orario di lavoro in funzione delle esigenze tecnico-organizzative e sono finalizzati a migliorare l’efficacia della formazione dei lavoratori sulla sicurezza elevando il livello di approfondimento, apportando un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate e alle tecniche di prevenzione e mantenendo alta la percezione del rischio. I “break formativi” non sostituiscono l’addestramento ma sono finalizzati a rafforzarlo e integrarlo e possono essere validi per l’aggiornamento del lavoratore (nell’ambito del monte ore quinquennale di 6 ore previsto dall’art. 9 Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 in applicazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08) se erogati da formatori in possesso dei requisiti di Legge (Decreto 6 marzo 2013).

Erogazione
L’erogazione della formazione tramite i break formativi è adottata previa consultazione dei Rls. Il preposto è aggiornato sui contenuti e programma dei break riguardanti il gruppo di lavoratori di riferimento. Le modalità di attivazione e svolgimento dei break formativi sono illustrate ai lavoratori da parte di preposti, Rspp e Rls, anche congiuntamente.

 Validità Aggiornamento

BREAK FORMATIVI CON VALENZA DI AGGIORNAMENTO EX D.LGS. N. 81/2008
L’Rspp progetta la formazione dei lavoratori (art. 33, D.lgs. n. 81/2008) e consulta preventivamente il Rls in merito all’organizzazione della formazione in aggiornamento dei lavoratori mediante break formativi (art. 50, comma 1, lett. D, D.Lgs. 81/2008) e alle proposte riguardanti l’attività di prevenzione da svolgere con queste modalità (art. 50 c. 1, lett. M, D.Lgs. 81/2008). Il formatore/docente deve essere in possesso dei requisiti di legge (Decreto 6 marzo 2013). Ai sensi di legge, la progettazione della formazione (e aggiornamento) dei lavoratori è oggetto di richiesta di collaborazione all’OPP competente.

Contenuti
I break formativi possono essere progettati e programmati secondo la seguente articolazione che potrà essere integrata e/o modificata nelle singole realtà aziendali:

  • Analisi dei documenti interni (DVR, DUVRI, PSC, POS, ecc.), del precedente programma formativo (ex art. 37 D.Lgs. 81/2008), delle procedure di lavoro e delle segnalazioni dei “quasi infortuni” e dei comportamenti insicuri (e relativa eventuale reportistica) secondo le procedure eventualmente in atto in azienda;
  • Definizione degli obiettivi;
  • Test di verifica della comprensione della lingua italiana nel caso di presenza di lavoratori stranieri;
  • Predisposizione ed eventuale somministrazione di test di ingresso e di uscita (verifica dell’apprendimento);
  • Elaborazione di materiale didattico: schede per singoli argomenti (ad esempio, patologie muscolo/scheletrico ove rilevate quale rischio nel DVR, uso DPI, procedure di emergenza, schede di sicurezza, schemi di “intervista” ai lavoratori per gli aspetti di miglioramento ecc.), con uso di eventuali supporti fotografici, filmati, ecc.
  • Suddivisione dei lavoratori in piccoli gruppi (5-10 persone al massimo) che svolgano mansioni omogenee (anche con riferimento al luogo di lavoro, attrezzature/sostanze utilizzate).
  • Programmazione dei break formativi (sospensione dell’attività lavorativa per circa 15-30 minuti di norma all’inizio o fine turno) con partecipazione del preposto e del Rls.
  • Monitoraggio nel tempo dell’efficacia dei break formativi sui comportamenti dei lavoratori.
    Il formatore (anche Rspp), coadiuvato dal preposto e Rls può seguire alcuni passaggi che vengono qui suggeriti.
  • Si reca in reparto o nel cantiere accanto alla postazione di lavoro e somministra preliminarmente al gruppo prescelto l’eventuale test d’ingresso per verificare cosa i partecipanti ricordino della formazione base (4-5 domande al massimo)
  • Verifica i risultati, consegna ai lavoratori una “scheda break” (da predisporre secondo le priorità emerse dall’esame del DVR, ad esempio, utilizzo dei Dpi eventualmente in dotazione, procedura relativa alla movimentazione dei carichi o ai movimenti ripetuti, ecc.), procede ad un breve riepilogo dei contenuti, cui seguono una o più esercitazioni.
  • Il break prende in considerazione gli eventuali rischi interferenziali riportati nel DUVRI o PSC nel caso di presenza di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, all’interno del reparto/area/ufficio ecc. di riferimento promuovendo il massimo coinvolgimento di tutti i lavoratori interessati ai suddetti rischi.
  • Al termine, si svolge una breve discussione/confronto sull’argomento del break formativo e sugli eventuali quasi infortuni o comportamenti insicure segnalati in proposito.
  • In conclusione viene somministrato l’eventuale test di verifica dell’apprendimento (test uscita).
  • Il formatore (anche RSPP) e il preposto e il RLS infine confrontano i risultati dei test di ingresso e uscita.
  • Il formatore (anche RSPP), il preposto e il RLS svolgono un monitoraggio periodico sull’efficacia dei break formativi con attenzione specifica ai comportamenti effettivi dei lavoratori e se necessario predispongono eventuali azioni correttive.
  • I break formativi si effettuano con cadenza periodica (continuità) e sono registrati interamente; se soddisfano i requisiti normativi richiamati, viene predisposto un attestato conforme ai requisiti di legge (con le ore seguite, a completamento del monte ore quinquennale).

In tutti e tre i casi è fondamentale la figura del Rappresentante dei lavoratori della Sicurezza in un sistema di formazione congiunta con le aziende, solo in questo modo si potrà utilizzare la prevenzione prima della protezione.

 

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