Ruolo e importanza degli RLS

di Andrea Farinazzo

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS.) costituisce e rappresenta, unitamente al Datore di Lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza (RSPS), una figura di primaria importanza nell’ambito della gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’Rls è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il Lavoro. Un ruolo rilevante per il quale il legislatore ha previsto l’obbligo di costituzione in tutte le aziende, disciplinandone contestualmente ruolo e mansioni nel Testo unico della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08).

LE FIGURE DI RLS PREVISTE DALLA LEGGE

Il Decreto legislativo 81 del 2008 individua tre distinte figure di RLS:

1) Rls aziendale (RLSA) svolge il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di una singola azienda o singola unità produttiva e viene eletto o designato dall’assemblea dei lavoratori della medesima azienda o comparto produttivo. Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 Lavoratori, l’Rlsa viene eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti nell’azienda o, in mancanza di esse, fra i lavoratori dell’azienda medesima.

2) Rls territoriale (RLST) assolve il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato l’Rls. Viene eletto o designato secondo le modalità previste dagli accordi collettivi a livello nazionale interconfederale o di categoria che siano stati stipulati dalla associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o in assenza di esse, mediante decreto ministeriale.

3) Rls produttivo (RLSP), ottempera il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito di specifici contesti di produzione caratterizzati dalla co-presenza di più aziende o cantieri. Il RLSP è individuato fra coloro che sono stati nominati nelle varie aziende operanti nel contesto produttivo ed esercita le medesime funzioni affidate alle altre figure di rappresentanza, con l’aggiunta del compito di coordinare l’attività di tutti gli Rls nominati nell’ambito delle medesime aziende del sito produttivo.

Il Legislatore ha previsto un numero minimo di Rls per ciascuna azienda, che può variare da una unità al limite massimo eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva, comunque determinato in base al numero dei lavoratori dipendenti di ciascuna azienda. In particolare fino a 200 dipendenti è previsto minimo 1 Rls; da 201 a 1.000 dipendenti sono previsti minimo tre Rls; oltre 1.000 dipendenti sono previsti minimo sei Rls.
Per svolgere le funzioni previste dalla legge, questi deve disporre di tempo, di spazi e di mezzi necessari allo svolgimento del compito senza subire riduzioni delle proprie competenze retributive e pregiudizio alcuno per quanto svolto. A garanzia delle proprie prerogative, l’Rls gode delle stesse tutele previste per legge per le rappresentanze sindacali.

COMPITI E ATTRIBUZIONI
Il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro disciplina dettagliatamente le attribuzioni e i compiti degli Rls, che sommariamente possiamo sintetizzare in cinque distinti aspetti: attribuzioni, informazione, formazione, consultazione, accesso.
Per quanto riguarda le attribuzioni, questi ha essenzialmente un ruolo consultivo in ordine alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure relative al servizio di prevenzione e protezione, unitamente a tutti gli altri adempimenti riguardanti e per i quali è coinvolto nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione.
Per lo svolgimento del proprio ruolo è coinvolto in tutte le questioni attinenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, è consultato dal datore di lavoro sulla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli addetti ai servizi antincendio e primo soccorso. Inoltre, riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali; ha diritto, previa specifica richiesta, alla consegna del DVR (Documento di Valutazione Rischi) e del DUVRI (Documento di Valutazione Rischi da Interferenze).
Sull’informazione, l’Rls ha diritto di ricevere notizie, dati, documentazioni, contesti situazionali, organizzazione degli ambienti, infortuni, malattie professionali, relativi alla realtà della propria azienda; informazioni indispensabili e necessarie al fine di assicurare al datore di lavoro, una consulenza e un servizio qualificato e costruttivo riguardante i temi e le scelte inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
In riferimento alla formazione, ha diritto di essere adeguatamente formato da parte del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tali da assegnarli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione degli stessi rischi.
Il legislatore ha previsto che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione siano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale nel rispetto dei principi giuridici comunitari e nazionali, della legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul Lavoro dei principali soggetti coinvolti e relativi obblighi, della definizione e individuazione dei fattori di rischio. Inoltre, riguardano la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di previsione e protezione dei rischi, le nozioni di tecnica delle comunicazioni.
La durata minima dei corsi di formazione per Rls è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina inoltre le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico la cui durata non può essere inferiore a quattro ore annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori e a otto ore annue per le imprese che occupano più di 50 Lavoratori.
La consultazione dell’Rls da parte del datore di lavoro o dirigente costituisce il momento di maggiore utilizzo e valorizzazione di questa figura professionale sul piano operativo. Nei casi previsti è sempre obbligatoria e in caso di inosservanza è prevista a carico del datore di lavoro o dirigente una sanzione penale o amministrativa.
Riguardo l’accesso, l’ras ha diritto di visionare sia i documenti custoditi presso l’azienda che quelli sui luoghi di lavoro, poiché costituiscono condizioni essenziali per poter interloquire compiutamente con gli altri soggetti dell’organizzazione aziendale. Deve essere garantito il segreto professionale sugli aspetti relativi ai processi lavorativi aziendali, il segreto industriale e il rispetto della privacy nei confronti di terzi, il rispetto delle esigenze produttive dell’azienda mediante preventiva segnalazione al datore di lavoro e, infine, l’Rls non deve intralciare in nessun caso il normale svolgimento delle attività produttive.

PROFILI DI RESPONSABILITA’

Il D.Lgs. 81/08 non prescrive sanzioni direttamente imputabili a nessuna figura dell’Rls in quanto le sue funzioni sono meramente di carattere consultivo. Ciò premesso, si specifica che in caso di infortuni sul lavoro o di malattia professionale, qualora dovesse contravvenire colposamente a quanto di competenza, l’Rls ha l’obbligo di avvertire il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività ed è passibile di ipotesi di responsabilità riconducibile, sotto il profilo di casualità giuridica, all’evento dannoso verificatosi.

COMUNICAZIONE NOMINATIVO ALLINAIL
Per le attività previste dal Testo Unico per la sicurezza, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei propri Rls, nonché – per loro tramite, in caso di nuova elezione – al sistema informatico nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. In fase di prima applicazione l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi di Rls già eletti o designati.

COORDINAMENTO RLS/RLST
Considerata l’importanza del ruolo ricoperto da Rls ed Rlst in ambito alla gestione della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è auspicabile, con il supporto dei diversi soggetti istituzionali interessati promuovere e fornire strumenti idonei a facilitare e migliorare l’azione di loro pertinenza.
Sul piano organizzativo, la scelta più convincente risulta essere quella di favorire il coordinamento di Rls ed Rlst a livello territoriale di tipo categoriale improntato a favorire e perseguire obiettivi comuni, quali: scambio di esperienze attraverso riunioni periodiche tra appartenenti a un medesimo settore produttivo, al fine di mettere a confronto esperienze maturate all’interno delle singole realtà produttive; formazione continua e crescita del gruppo sul piano delle conoscenze tecniche, delle competenze relazionali e organizzative, delle conoscenze qualitative e quantitative relative ai danni per la salute e sicurezza dei lavoratori; individuazione di soluzioni e risposte univoche relative alle problematiche comuni.
Si può concludere che il problema della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro sia di natura culturale ed è quindi necessario che tutti i soggetti coinvolti, seppure a diverso titolo, rendano operativa sul territorio una vera azione di squadra avente come unico obiettivo quello di attivare tutto ciò che è necessario per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

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