La sicurezza senza ribassi d’asta

di Andrea Farinazzo

La stima dei costi della sicurezza non soggetta a ribasso, già ai tempi della pubblicazione del D. Lgs. N. 494/1996, costituì una assoluta novità in tutta la Ue. La decisione del legislatore italiano di non sottoporre a ribasso, nelle offerte delle imprese, la stima dei costi relativi alla sicurezza fece presumere che, ai tempi, si fosse concretizzata un’equazione tra costi della sicurezza non soggetti a ribasso e la sicurezza in cantiere.
Del resto, andando a guardare come gli altri stati dell’Ue recepirono la direttiva europea, in nessun Paese si pensò di separare i costi della sicurezza dal costo complessivo dell’opera o da quello delle singole lavorazioni; dove ciò si fece, come in Spagna, tale quota parte fu anch’essa normalmente sottoposta a ribasso d’asta al pari delle altre voci. Apparve evidente che gli altri Paesi membri della Ue avessero giudicato non utile la scelta di non assoggettare a ribasso i costi per la sicurezza, in quanto la sicurezza doveva essere integrata nel progetto e, quindi, pianificata, programmata, computata, attuata e controllata allo stesso modo di qualunque altra attività finalizzata all’esecuzione dell’opera.
Oggi, a quasi 23 anni dall’introduzione di tale obbligo nel nostro Paese, una disamina dei costi continua, senza dubbio, a rappresentare uno stimolo per approfondire le scelte progettuali e organizzative di cantiere attraverso una disamina puntuale e dettagliata su tali scelte per evitare eventuali equivoci o contenziosi all’atto dell’esecuzione.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
L’art. 100 del D. Lgs. n° 81/2008, riguardante il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), prevede che questo documento, oltre a essere costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari, contenga anche la stima dei costi. Sono inoltre previste dagli allegati alla legge le modalità con le quali procedere alla stima dei costi per la sicurezza.

DIFFERENZA TRA ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA
È importante fare una distinzione tra gli “oneri della sicurezza” ed i “costi della sicurezza”, termini spesso impropriamente utilizzati. I primi sono gli oneri afferenti all’esercizio dell’attività d’impresa e si tratta, quindi,  delle spese che ciascun imprenditore sopporta per la gestione dei rischi specifici propri e relativi alle misure di prevenzione e protezione da adottare durante l’esecuzione delle proprie lavorazioni nello specifico cantiere. Gli oneri sono contenuti nella quota parte delle spese generali e non sono riconducibili ai costi della sicurezza e sono, ad esempio, quelli della sicurezza, della formazione del personale, della sorveglianza sanitaria. Non devono essere soggetti a ribasso da parte dell’offerente.
Mentre i secondi, sono i costi che derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. L’impresa è vincolata contrattualmente a tali costi in quanto fanno riferimento a specifiche richieste del committente riguardanti la sicurezza e la tutela della salute. L’individuazione e la scelta di tali costi, rientra nella piena ed esclusiva discrezionalità tecnica del Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione (CSP) e deve essere valutata con uno specifico computo metrico estimativo. I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso da parte dell’offerente.

I COSTI DELLA SICUREZZA
Tra le voci individuate dalla legge che devono essere contabilizzate tra i costi per la sicurezza vi sono, tra gli altri, in presenza della redazione del PSC, quelli relativi alle misure preventive e protettive, agli impianti di terra e di protezione, ai mezzi e servizi di protezione collettiva, agli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti.
Per quanto riguarda la stima dei costi per la sicurezza, la legge richiede che essa debba essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita a elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. Nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.
È quindi chiaro che per la stima dei costi contrattuali, il coordinatore per la sicurezza e i progettisti dell’opera, dovranno procedere tramite computo metrico fondato sulle proprie scelte progettuali basandosi, per quanto concerne l’identificazione delle voci di costo e dei relativi importi, sui prezzari di riferimento.
Nel procedere alla stima dei costi per la sicurezza, è importante sottolineare la necessità di tener conto comunque della “specificità” dell’opera, procedendo al computo metrico estimativo seguendo le stesse modalità utilizzate dai progettisti per la contabilizzazione dell’opera ai cui i costi per la sicurezza si riferiscono. In caso di varianti in corso d’opera o dovute alle variazioni previste dal Codice Civile, la legge individua i costi della sicurezza che risultano compresi nell’importo totale della variante e la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Le misure preventive e protettive sono definite dalla legislazione come gli “apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute”. Mentre i dispositivi di protezione personale sono definitivo come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Questi ultimi vanno computati come costi della sicurezza se e solo se il CSP li prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni tra di loro interferenti. Se non vi è l’interferenza tra le lavorazioni, i dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza da stimare, in quanto afferenti ai rischi propri dell’impresa esecutrice. Al pari dei dispositivi di protezione individuale, le attrezzature di cantiere espressamente dedicate alla produzione, non rientrano tra i costi della sicurezza da stimare.
Se per la protezione da lavorazioni interferenti vengono previsti nel PSC specifici apprestamenti, la stima di questi dovrà avvenire al pari di quanto specificato nel punto precedente, ovvero con la metodologia del computo metrico, preferibilmente con il valore di nolo per il relativo uso mensile.

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
I mezzi e i servizi di protezione collettiva comprendono la segnaletica di sicurezza, gli avvisatori acustici, le attrezzature per il primo soccorso, l’illuminazione di emergenza, i mezzi estinguenti e servizi di gestione delle emergenze. Le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del pronto soccorso, che è di stretta competenza delle singole imprese. I mezzi estinguenti, intesi come servizio di protezione collettiva, se computati all’interno di questa voce, non devono poi ritrovarsi anche all’interno della voce di costo degli impianti antincendio finalizzati alla protezione del cantiere. Sono voce separata se invece previsti a supporto dell’impianto antincendio, per aree specifiche in cui questo non può operare.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA
Gli interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti, formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche prescrizioni del PSC, non possono essere considerati come costo della sicurezza. Questo perché le imprese sono preventivamente a conoscenza dell’organizzazione temporale delle lavorazioni, ricevendo il Piano di Sicurezza e Coordinamento prima della formulazione delle offerte.
Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora, per essere realizzato, richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento; sono questi ultimi tre elementi a divenire costo, e non lo sfasamento spaziale di per sé. Nella redazione della stima dei costi, in caso di sfasamento spaziale, il CSP dovrà evitare la duplicazione delle voci.

MISURE DI COORDINAMENTO
Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure finalizzate all’utilizzo in sicurezza degli apprestamenti, delle attrezzature e delle infrastrutture che il PSC prevede d’uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva. In questa voce non vanno computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l’uso comune degli stessi.

LA LIQUIDAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA
La legislazione italiana prevede che sia il direttore dei lavori per il committente, il soggetto deputato alla liquidazione dell’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato d’avanzamento lavori. Gli importi potranno essere liquidati come stabilito nel contratto d’appalto in conformità ai capitolati ed alle procedure interne. Per i costi della sicurezza sostenuti dalle imprese esecutrici in subappalto l’impresa affidataria deve corrispondere ad esse, senza alcun ribasso, i relativi importi. Tale obbligo deve essere evidenziato anche all’interno dei contratti, tra appaltatore e subappaltatori, presentati al Committente unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto. Il Committente o il Responsabile dei lavori eventualmente designato, deve assicurare che l’impresa affidataria adempia a quest’obbligo.
I prezzari o listini ufficiali a cui i progettisti e il CSP devono fare riferimento per la stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, sono quelli vigenti nell’area interessata dai lavori oggetto dell’appalto.

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