{"id":4483,"date":"2022-01-14T08:01:54","date_gmt":"2022-01-14T07:01:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.uilmnazionale.it\/fabbricasocieta\/?p=4483"},"modified":"2022-01-14T09:55:53","modified_gmt":"2022-01-14T08:55:53","slug":"super-green-pass-mascherine-quarantena-e-isolamento-cosa-cambia-nel-2022-la-guida-completa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.uilmnazionale.it\/fabbricasocieta\/2022\/01\/14\/super-green-pass-mascherine-quarantena-e-isolamento-cosa-cambia-nel-2022-la-guida-completa\/","title":{"rendered":"Super Green Pass, mascherine, quarantena e isolamento, cosa cambia nel 2022: la guida completa"},"content":{"rendered":"<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-3525\" src=\"https:\/\/www.uilmnazionale.it\/fabbricasocieta\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/116335963_10222410217315360_6973415143331740662_o-e1614335652268-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>di Andrea Farinazzo<\/strong><\/p>\n<p>Arriva dal 10 gennaio la nuova estensione all\u2019uso del\u00a0<strong>Super Green Pass<\/strong>, la certificazione rafforzata istituita come ulteriore misura per contrastare la quarta ondata e l\u2019aumento dei contagi da questa generato. Da questa data, l\u2019obbligo arriva anche per bar e trasporto pubblico.<\/p>\n<p>Nella serata del 14 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto-legge che sposta la fine dello stato di emergenza al <strong>31 marzo 2022<\/strong>, prorogando alla stessa data anche il Super Green Pass in Zona Bianca, che altrimenti avrebbe cessato la sua validit\u00e0 il 15 gennaio.<\/p>\n<p>Inoltre, il <strong>Dl festivit\u00e0<\/strong> approvato dal Governo il 23 dicembre ha esteso le attivit\u00e0 per le quali \u00e8 richiesta la certificazione rafforzata. Tra queste, servir\u00e0 il Super Green Pass <strong>anche per le consumazioni al bancone<\/strong>. Un\u2019ulteriore stretta \u00e8 arrivata il 29 dicembre, con un nuovo Decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri recante \u201c<em>Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell\u2019epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria<\/em>\u201d, che estende ancora l\u2019applicazione del Super Green Pass a partire <strong>dal 10 gennaio<\/strong>. Da questa data, servir\u00e0 anche per i mezzi di trasporto.<\/p>\n<p>Fino al 31 marzo quindi anche in Zona Bianca, per l\u2019accesso ad alcune attivit\u00e0 sociali non basta la certificazione ottenuta con il tampone, <strong>occorrer\u00e0 essere vaccinati o guariti<\/strong> dall\u2019infezione da Covid. Il Super Green Pass, unito alla possibilit\u00e0 di ricevere la terza dose per tutti i maggiorenni dal 1\u00b0 dicembre servir\u00e0 a spingere ulteriormente la campagna vaccinale, che potrebbe rivelarsi fondamentale per contrastare l\u2019arrivo di nuove varianti.<\/p>\n<h2><strong>Super Green Pass: cos\u2019\u00e8<\/strong><\/h2>\n<p>Il Super Green Pass, o Green Pass rafforzato, \u00e8 stato istituito con il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-26&amp;atto.codiceRedazionale=21G00211&amp;elenco30giorni=true\">Decreto-legge\u00a026 novembre 2021, n. 172<\/a>\u00a0approvato durante il Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2021. Si parla di certificazione rafforzata perch\u00e9 prende in considerazione i soli Green Pass ottenuti <strong>in seguito alla vaccinazione o alla guarigione da Covid-19<\/strong>.<\/p>\n<h2><strong>Super Green Pass: quanto dura<\/strong><\/h2>\n<p>Attualmente la durata della Certificazione \u00e8 quella modificata dal Dl 172\/2021. Quindi:<\/p>\n<ul>\n<li>9 mesi per la certificazione ottenuta dopo il completamento del ciclo vaccinale primario (due dosi o dose singola per Johnson e Johnson);<\/li>\n<li>9 mesi dalla data di somministrazione della terza dose o dalla dose di richiamo per J&amp;J;<\/li>\n<li>9 mesi dalla data di somministrazione di una singola dose di vaccino per i guariti;<\/li>\n<li>6 mesi dalla data di guarigione per chi non si \u00e8 successivamente vaccinato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Queste nuove modifiche sono entrate in vigore il 15 dicembre 2021. Il Dl festivit\u00e0 ha ridotto ulteriormente la durata della Certificazione rafforzata: <strong>dal 1\u00b0 febbraio 2022 passer\u00e0 da 9 a 6 mesi<\/strong>.<\/p>\n<p>Invece, se parliamo del periodo durante il quale la Certificazione rafforzata sar\u00e0 richiesta anche in Zona Bianca, le nuove norme fissano questo periodo <strong>dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022<\/strong>.<\/p>\n<h2><strong>Super Green Pass: quando serve<\/strong><\/h2>\n<p>Si legge nel testo del Dl 172\/2021 che la certificazione rafforzata servir\u00e0 per \u201c<em>lo svolgimento delle attivit\u00e0 e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni<\/em>\u201d. Il Dl festivit\u00e0 ha inoltre esteso l\u2019obbligo introdotto dal precedente decreto.<\/p>\n<p>In poche parole, dal 10 gennaio 2022 occorrer\u00e0 il Super Green Pass per:<\/p>\n<ul>\n<li>Spettacoli;<\/li>\n<li>Eventi sportivi in qualit\u00e0 di spettatori;<\/li>\n<li>Ristorazione al chiuso, anche al bancone, con l\u2019esclusione dei ristoranti all\u2019interno degli alberghi (limitatamente ai clienti che vi alloggiano) e delle mense e servizi di catering;<\/li>\n<li>Feste (con l\u2019esclusione di quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose);<\/li>\n<li>Discoteche, sale da ballo e locali assimilati;<\/li>\n<li>Cerimonie pubbliche;<\/li>\n<li>Parchi tematici e di divertimento;<\/li>\n<li><strong>tutti i mezzi di trasporto<\/strong>, pubblico e a lunga percorrenza, aerei e navi compresi;<\/li>\n<li>alberghi e strutture ricettive;<\/li>\n<li>feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;<\/li>\n<li>sagre e fiere;<\/li>\n<li>centri congressi;<\/li>\n<li>servizi di ristorazione all\u2019aperto;<\/li>\n<li>impianti di risalita con finalit\u00e0 turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;<\/li>\n<li>piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere all\u2019aperto e al chiuso;<\/li>\n<li>Musei e mostre;<\/li>\n<li>Centri culturali, centri sociali e ricreativi all\u2019aperto e al chiuso, esclusi i centri educativi per l\u2019infanzia;<\/li>\n<li>Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casin\u00f2;<\/li>\n<li>Centri termali, salvo che per livelli essenziali di assistenza e attivit\u00e0 riabilitative o terapeutiche.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In Zona bianca il Super Green Pass sar\u00e0 richiesto dal 6 dicembre al 31 marzo, stesso discorso vale\u00a0<strong>in Zona Gialla e Arancione<\/strong>. Inoltre, in caso di passaggio in zona arancione le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attivit\u00e0 possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato. In poche parole, in Zona arancione la certificazione rafforzata servir\u00e0 anche per mangiare nei ristoranti anche all\u2019aperto.<\/p>\n<p>In Zona Rossa le suddette attivit\u00e0 saranno invece soggette alle restrizioni previste dalla normativa vigente.<\/p>\n<h2><strong>Differenze Super Green Pass e Certificazione Verde base<\/strong><\/h2>\n<p><strong>Dal 10 gennaio 2022\u00a0<\/strong>saranno poche le attivit\u00e0 alle quali si potr\u00e0 accedere con il Green Pass base, ovvero la certificazione ottenuta con il solo tampone negativo. Di seguito le attivit\u00e0 per le quali \u00e8 richiesta la <strong>certificazione base,<\/strong> secondo la <a href=\"https:\/\/www.governo.it\/sites\/governo.it\/files\/documenti\/documenti\/Notizie-allegati\/covid-19\/Tabella\/GPR_Tabella%20finale_220109.pdf\">tabella riepilogativa del Governo<\/a>:<\/p>\n<ul>\n<li>Spostamenti da\/verso le isole minori per motivi di salute o per la frequenza scolastica;<\/li>\n<li>Taxi e Ncc;<\/li>\n<li>Accesso ai luoghi di lavoro e alle mense (con l\u2019eccezione dei lavoratori per i quali vige l\u2019obbligo vaccinale);<\/li>\n<li>accesso di <strong>studenti all\u2019universit\u00e0<\/strong>;<\/li>\n<li>concorsi pubblici;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-07&amp;atto.codiceRedazionale=22G00002&amp;elenco30giorni=true\">Decreto-legge\u00a07 gennaio 2022, n. 1<\/a> estende l\u2019obbligo di Green Pass (anche base) per l\u2019accesso a:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>servizi alla persona (dal 20 gennaio 2022);<\/strong><\/li>\n<li><strong>pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari\u00a0(dal 1\u00b0 febbraio 2022);<\/strong><\/li>\n<li><strong>attivit\u00e0 commerciali non essenziali (dal 1\u00b0 febbraio 2022);<\/strong><\/li>\n<li><strong>colloqui visivi in presenza con i detenuti (dal 20 gennaio 2022).<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h2><strong>Obbligo Vaccinale: chi e quando<\/strong><\/h2>\n<p>Arriva l\u2019<strong>obbligo vaccinale<\/strong> <strong>per tutti i cittadini over 50<\/strong>. La decisione \u00e8 stata presa durante il Consiglio dei Ministri del 5 gennaio come ulteriore misura contro l\u2019imponente aumento dei contagi e l\u2019arrivo della variante Omicron. Questa nuova estensione amplia quindi la platea di soggetti sottoposti all\u2019obbligo, dopo il personale sanitario, personale scolastico, militari e Forze dell\u2019ordine.<\/p>\n<p>A partire <strong>dal 15 febbraio<\/strong>, inoltre, per gli over 50 sar\u00e0 obbligatorio essere in possesso del <strong>Super Green Pass per recarsi al lavoro<\/strong>. La norma si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici, sia del settore pubblico che del privato. Le nuove norme sono in vigore <strong>fino al 15 giugno 2022<\/strong>. Sono previste nuove sanzioni per chi non rispetter\u00e0 quest\u2019obbligo, restano le esenzioni per chi non pu\u00f2 sottoporsi alla vaccinazione. Vediamo nel dettaglio le categorie alle quali si applica l\u2019obbligo vaccinale, chi \u00e8 esente e a quali sanzioni si va incontro in caso di inadempimenti, alla luce delle ultime novit\u00e0.<\/p>\n<p>Il Decreto anti-Covid approvato nel CdM del 5 gennaio estende l\u2019obbligo vaccinale a tutti i cittadini italiani (e stranieri) <strong>che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di et\u00e0<\/strong>. Viene specificato che l\u2019obbligo si estende anche a tutti coloro che compiranno 50 anni successivamente all\u2019entrata in vigore del decreto e sempre fino al 15 giugno 2022.<\/p>\n<p>Questi si aggiungono alle categorie gi\u00e0 soggette all\u2019obbligo in base all\u2019articolo 2\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2021\/11\/26\/21G00211\/sg\">Decreto-legge\u00a026 novembre 2021, n. 17<\/a>\u00a0e all\u2019articolo 4 del decreto-legge 1\u00b0 aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ovvero:<\/p>\n<ul>\n<li>soggetti esercenti le professioni sanitarie;<\/li>\n<li>operatori di interesse sanitario.<\/li>\n<li>Personale scolastico;<\/li>\n<li>Personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;<\/li>\n<li>Polizia locale;<\/li>\n<li>DIS, AISE, AISI;<\/li>\n<li>personale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;<\/li>\n<li>personale dipendente del Dipartimento dell\u2019amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><strong>Mascherine, quando e come usarle. Dove \u00e8 obbligatoria la FFP2<\/strong><\/h2>\n<p>La prima regola inserita dal Consiglio dei ministri con il Decreto Festivit\u00e0 \u00e8 l\u2019introduzione dell\u2019obbligo di<strong> mascherina all\u2019aperto per tutti<\/strong> e in tutta Italia. In particolare:<strong> dal 25 dicembre e fino al 31 gennaio<\/strong> in tutte le regioni (anche quelle in zona bianca) \u00e8 obbligatorio indossare le mascherine anche all\u2019aperto (oltre che nei luoghi al chiuso).<\/p>\n<h2><strong>In quali zone \u00e8 obbligatorio avere con s\u00e9 dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie?<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019obbligo di avere con s\u00e9 dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) \u00e8 valido su tutto il territorio nazionale.<\/p>\n<h2><strong>Quando e dove si deve indossare la mascherina?<\/strong><\/h2>\n<p>I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all\u2019aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).<\/p>\n<p><strong>L\u2019obbligo non \u00e8 comunque previsto per:<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; bambini sotto i 6 anni di et\u00e0;<br \/>\n&#8211; persone che, per la loro invalidit\u00e0 o patologia, non possono indossare la mascherina;<br \/>\n&#8211; operatori o persone che, per assistere una persona con disabilit\u00e0, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).<\/p>\n<p><strong>Inoltre, non \u00e8 obbligatorio indossare la mascherina, sia all\u2019aperto che al chiuso:<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; mentre si effettua l\u2019attivit\u00e0 sportiva;<br \/>\n&#8211; mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui \u00e8 consentito;<br \/>\n&#8211; quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l&#8217;isolamento da persone non conviventi.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, la mascherina \u00e8 obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.<\/p>\n<p>\u00c8 comunque fortemente raccomandato l\u2019uso delle mascherine anche all\u2019interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.<\/p>\n<h2><strong>\u00c8 obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?<\/strong><\/h2>\n<p>Ma c\u2019\u00e8 di pi\u00f9. In alcuni casi la protezione della chirurgica pu\u00f2 non essere sufficiente. Ecco perch\u00e9 con il Dl Festivit\u00e0 \u00e8 stato deciso l\u2019<strong>obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2<\/strong>\u00a0dal 25 dicembre fino al <strong>31 marzo 2022<\/strong> (fine stato di emergenza)<\/p>\n<p>La normativa prevede l\u2019obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:<\/p>\n<ul>\n<li>per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all\u2019aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;<\/li>\n<li>per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all\u2019aperto<\/li>\n<li>per l\u2019accesso e l\u2019utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocit\u00e0; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra pi\u00f9 di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;<\/li>\n<li>per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all\u2019auto sorveglianza, fino al decimo giorno successivo all&#8217;ultima esposizione al soggetto positivo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le mascherine chirurgiche &#8211; o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2 &#8211; devono essere indossate nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attivit\u00e0 turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.<\/p>\n<p>In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine \u201cdi comunit\u00e0\u201d, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purch\u00e9 siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilit\u00e0, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.<\/p>\n<h2><strong>Quarantena e isolamento: Quali sono le nuove norme sulla quarantena? Da quando si applicano? <\/strong><\/h2>\n<p>Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2021\/12\/30\/21G00258\/sg\">decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.<\/a><\/p>\n<p>Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale \u201cprimario\u201d (senza richiamo) da 120 giorni o meno; <\/strong><\/li>\n<li><strong>alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; <\/strong><\/li>\n<li><strong>alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta \u201cterza dose\u201d o \u201cbooster\u201d).<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all&#8217;ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l\u2019undicesimo giorno dall\u2019ultimo contatto). \u00c8 prevista l\u2019effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell\u2019antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell\u2019ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, \u00e8 necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalit\u00e0 elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.<\/p>\n<p>Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da pi\u00f9 di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.<\/p>\n<p>Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall\u2019ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.<\/p>\n<p>Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l\u2019isolamento \u00e8 ridotto a 7 giorni purch\u00e9 siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.<\/p>\n<p>In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena \u00e8 necessario l\u2019esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, \u00e8 necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalit\u00e0 elettroniche.<\/p>\n<h2><strong>Che differenza c&#8217;\u00e8 tra quarantena, sorveglianza attiva e isolamento?<\/strong><\/h2>\n<p>Quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica attuate per evitare l\u2019insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.<\/p>\n<p><strong><u>La quarantena<\/u><\/strong> si attua ad una persona sana (contatto stretto) che \u00e8 stata esposta ad un caso COVID-19, con l\u2019obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l\u2019identificazione precoce dei casi.<\/p>\n<p><strong><u>L\u2019isolamento<\/u><\/strong> consiste nel separare quanto pi\u00f9 possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell\u2019infezione, durante il periodo di trasmissibilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong><u>La sorveglianza attiva<\/u><\/strong> \u00e8 una misura durante la quale l&#8217;operatore di sanit\u00e0 pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Andrea Farinazzo Arriva dal 10 gennaio la nuova estensione all\u2019uso del\u00a0Super Green Pass, la certificazione rafforzata istituita come ulteriore [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":4150,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rop_custom_images_group":[],"rop_custom_messages_group":[],"rop_publish_now":"initial","rop_publish_now_accounts":[],"rop_publish_now_history":[],"rop_publish_now_status":"pending","footnotes":""},"categories":[1167,8,16],"tags":[1168,1086,25,925],"class_list":["post-4483","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-1167","category-articoli","category-sicurezza","tag-decreto","tag-green-pass","tag-sicurezza","tag-vaccino"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.uilmnazionale.it\/fabbricasocieta\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4483","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.uilmnazionale.it\/fabbricasocieta\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.uilmnazionale.it\/fabbricasocieta\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.uilmnazionale.it\/fabbricasocieta\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.uilmnazionale.it\/fabbricasocieta\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4483"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.uilmnazionale.it\/fabbricasocieta\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4483\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4484,"href":"https:\/\/www.uilmnazionale.it\/fabbricasocieta\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4483\/revisions\/4484"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.uilmnazionale.it\/fabbricasocieta\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4150"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.uilmnazionale.it\/fabbricasocieta\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4483"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.uilmnazionale.it\/fabbricasocieta\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4483"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.uilmnazionale.it\/fabbricasocieta\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4483"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}