Colpo di calore: quando il caldo diventa infortunio sul lavoro

di Andrea Farinazzo 

La prevenzione del rischio caldo è una responsabilità organizzativa, non un problema individuale del lavoratore

Con l’aumento delle temperature e il ripetersi di ondate di calore sempre più intense, il tema della tutela della salute nei luoghi di lavoro assume una rilevanza prioritaria. Il colpo di calore, quando si verifica durante l’attività lavorativa o in occasione di lavoro, non può essere considerato un semplice malessere passeggero: può configurarsi come infortunio sul lavoro e deve essere gestito con la massima tempestività.

L’esposizione prolungata al sole, il lavoro in ambienti caldi, chiusi o poco ventilati, l’utilizzo di DPI non adeguati alle condizioni climatiche, i ritmi produttivi intensi e la mancanza di pause possono determinare condizioni di rischio gravi per lavoratrici e lavoratori.

Il caldo, quindi, non è un fattore secondario. È un rischio lavorativo che deve essere valutato, prevenuto e gestitoall’interno dell’organizzazione aziendale.

Quando il colpo di calore può essere considerato infortunio

Il colpo di calore può rientrare tra gli infortuni sul lavoro quando l’evento si verifica:

  • durante l’attività lavorativa;
  • per esposizione a caldo intenso o irraggiamento solare;
  • in ambienti chiusi, severi caldi o poco ventilati;
  • in presenza di sintomi acuti che richiedono soccorso immediato;
  • in relazione diretta con le condizioni di lavoro, l’organizzazione dei turni o le mansioni svolte.

In questi casi è necessario attivare immediatamente la gestione dell’evento: primo soccorso, chiamata al 112 nei casi gravi, comunicazione al datore di lavoro o al preposto, registrazione dell’accaduto e corretta valutazione delle cause.

I segnali da non sottovalutare

Ogni lavoratore, preposto, RLS, RSPP e datore di lavoro deve saper riconoscere tempestivamente i principali segnali di allarme:

temperatura corporea elevata, pelle calda, arrossata o secca, confusione, vertigini, svenimento, nausea, mal di testa, debolezza marcata, crampi, difficoltà respiratoria o perdita di coscienza.

Davanti a questi sintomi non bisogna attendere. Il lavoratore deve essere portato subito in un luogo fresco e ombreggiato, raffreddato gradualmente, assistito e, se necessario, affidato ai soccorsi sanitari.

Il D.Lgs. 81/08 impone la valutazione del rischio

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli legati al microclima, alle temperature elevate, all’organizzazione del lavoro e alle condizioni ambientali.

La prevenzione del rischio caldo deve quindi essere inserita nel Documento di Valutazione dei Rischi, prevedendo misure tecniche, organizzative e procedurali adeguate.

Tra le misure fondamentali rientrano:

  • rimodulazione dei turni nelle ore meno calde;
  • pause frequenti e programmate;
  • disponibilità costante di acqua fresca;
  • aree di riposo ombreggiate o climatizzate;
  • informazione e formazione dei lavoratori;
  • sorveglianza sanitaria per i soggetti fragili o maggiormente esposti;
  • scelta di DPI compatibili con il rischio termico;
  • monitoraggio delle condizioni meteo e degli indici di rischio.

Il ruolo degli RLS e delle rappresentanze sindacali

Come Ufficio Ambiente Salute e Sicurezza UILM Nazionale, riteniamo fondamentale rafforzare il ruolo degli RLS e delle rappresentanze sindacali nella gestione del rischio caldo.

Gli RLS devono essere coinvolti nella valutazione del rischio, nell’individuazione delle misure preventive, nella verifica dell’efficacia delle procedure aziendali e nella segnalazione di criticità legate a turni, carichi di lavoro, DPI, pause e ambienti non idonei.

La tutela della salute non può essere lasciata alla sola capacità del singolo lavoratore di “resistere al caldo”. Serve una prevenzione organizzata, programmata e condivisa.

Non basta dire “bevete di più”

Ridurre il rischio caldo a una raccomandazione individuale è sbagliato. Bere acqua è importante, ma non è sufficiente.

Il datore di lavoro deve intervenire sull’organizzazione del lavoro, sulla valutazione del rischio, sulle pause, sui tempi di esposizione, sulla ventilazione degli ambienti, sulla programmazione delle attività più gravose e sulla protezione dei lavoratori più vulnerabili.

Il caldo estremo può compromettere attenzione, lucidità, riflessi e capacità fisica, aumentando anche il rischio di errori, cadute, schiacciamenti, incidenti con macchine e attrezzature.

Prevenire significa proteggere vita, salute e lavoro

Il colpo di calore può avere conseguenze gravi e, nei casi peggiori, fatali. Per questo motivo la prevenzione deve essere considerata una priorità aziendale e sindacale.

Ogni azienda deve dotarsi di procedure chiare, aggiornate e realmente applicate. Ogni lavoratore deve essere informato. Ogni preposto deve sapere come intervenire. Ogni RLS deve poter verificare e segnalare. Ogni datore di lavoro deve assumersi pienamente la responsabilità della prevenzione.

La sicurezza nei luoghi di lavoro non si misura solo con l’assenza di incidenti, ma con la capacità di prevenire i rischi prima che si trasformino in danni alla salute.

Il caldo non è un’emergenza imprevedibile: è un rischio da valutare e gestire.

Certo Andrea. Ti preparo un testo più istituzionale, adatto a un post, articolo breve o inserto in infografica UILM.

Il ruolo dell’RLS: la voce dei lavoratori nella tutela della salute e sicurezza

Quando un lavoratore percepisce una condizione di rischio, un’organizzazione del lavoro non adeguata, l’assenza di misure preventive o una situazione che può compromettere la propria salute, non deve sentirsi solo.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non è una figura simbolica, ma un soggetto centrale del sistema di prevenzione aziendale. L’articolo 50 del D.Lgs. 81/08 attribuisce all’RLS funzioni precise di rappresentanza, consultazione, proposta, accesso alle informazioni e segnalazione dei rischi. In particolare, l’RLS può accedere ai luoghi di lavoro, deve essere consultato sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione, riceve le informazioni e la documentazione aziendale in materia di sicurezza, promuove l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione e può formulare proposte per migliorare la tutela dei lavoratori.

Rivolgersi al proprio RLS significa quindi attivare un diritto previsto dalla legge e rafforzare la partecipazione dei lavoratori alla prevenzione. Significa trasformare una segnalazione individuale in un’azione collettiva, documentata e riconosciuta all’interno del sistema aziendale di salute e sicurezza.

Il lavoratore ha il diritto di segnalare condizioni di rischio; l’RLS ha il compito di raccogliere quelle segnalazioni, rappresentarle, verificarle nei luoghi di lavoro e portarle all’attenzione del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e del servizio di prevenzione e protezione.

Nel caso del rischio caldo, come per ogni altro rischio lavorativo, il ruolo dell’RLS è fondamentale: verifica che il rischio sia valutato, che le misure siano realmente applicate, che siano previste pause, acqua, turnazioni adeguate, formazione, informazione e procedure di emergenza. Dove le misure adottate non risultino idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro, l’articolo 50 prevede anche la possibilità per l’RLS di fare ricorso alle autorità competenti.

La prevenzione non si costruisce nel silenzio. Si costruisce con la partecipazione, con la segnalazione dei rischi, con il confronto e con il pieno riconoscimento del ruolo dell’RLS.

Per questo ogni lavoratrice e ogni lavoratore deve sapere che rivolgersi al proprio RLS non è un atto di protesta, ma l’esercizio di un diritto e uno strumento concreto per difendere salute, sicurezza e dignità sul lavoro.

3 comments

    1. Sì, ma con una precisazione molto importante: l’RLS non ha il potere giuridico di sospendere unilateralmente l’attività lavorativa. Può però attivare una serie di strumenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 che, in presenza di un pericolo grave e immediato, possono portare alla sospensione delle attività.

      In particolare l’RLS può:

      * richiedere l’immediata sospensione delle lavorazioni al datore di lavoro o al dirigente quando rileva un rischio grave e imminente, come temperature estreme senza adeguate misure di prevenzione;
      * chiedere l’intervento urgente del RSPP e del Medico Competente;
      * formalizzare la segnalazione per iscritto richiamando gli artt. 18, 28, 41, 43 e 50 del D.Lgs. 81/2008;
      * se il datore di lavoro non interviene, rivolgersi agli organi di vigilanza (ASL/SPRESAL o Ispettorato), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 81/2008.

      Chi può fermare il lavoro?

      * Il datore di lavoro ha l’obbligo di sospendere o riorganizzare le attività quando non è possibile garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori (artt. 18 e 2087 c.c.).
      * Ogni lavoratore, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 81/2008, può allontanarsi da una situazione di pericolo grave e immediato senza subire conseguenze disciplinari.
      * L’organo di vigilanza può imporre prescrizioni e, nei casi previsti, adottare provvedimenti di sospensione.

      Nel caso del rischio da alte temperature

      Se sono presenti:

      * temperature molto elevate;
      * elevato indice di calore (ad esempio secondo Worklimate);
      * attività pesanti all’aperto o in ambienti caldi;
      * assenza di pause, acqua, zone d’ombra, rimodulazione degli orari o altri provvedimenti organizzativi;

      l’RLS dovrebbe chiedere formalmente:

      1. la sospensione temporanea delle lavorazioni nelle ore più critiche;
      2. la rimodulazione dell’orario di lavoro;
      3. pause aggiuntive in zone climatizzate o ombreggiate;
      4. l’applicazione delle indicazioni INAIL e del progetto Worklimate;
      5. l’aggiornamento della valutazione del rischio e delle procedure aziendali.

      Se il datore di lavoro non adotta misure adeguate e permane un pericolo grave e immediato, l’RLS può segnalare la situazione agli organi di vigilanza, mentre i lavoratori possono esercitare il diritto previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 81/2008.

      Se ti interessa, posso prepararti anche un modello di richiesta ufficiale dell’RLS di sospensione delle attività per rischio da alte temperature, già impostato con tutti i riferimenti normativi e pronto per essere inviato al datore di lavoro.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *