di Andrea Farinazzo
Per il rischio amianto nei luoghi di lavoro, l’Agenzia IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) già dal 1997 ha classificato i minerali di amianto come cancerogeni certi per l’uomo (Gruppo 1).
Questi minerali fibrosi “sono stati conseguentemente classificati dalla normativa europea in materia (regolamenti europei GHS e CLP) come:
• Categoria di pericolo Carc. 1A – sostanza nota per essere cancerogena per l’uomo, circostanza largamente dimostrata da evidenze sull’uomo;
• Categoria di pericolo STOT RE 1 – tossicità specifica per organi bersaglio, per esposizione ripetuta. Le indicazioni di pericolo sono:
• H350: può provocare il cancro;
• H372: provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata e ripetuta”.
Partendo dalla pericolosità di questi minerali, ma anche dalla “diffusione ubiquitaria dei Materiali contenenti amianto (Mca)”, in questi anni l’Europa ha emanato “diversi atti normativi per limitare quanto più possibile i rischi di esposizione a tale agente cancerogeno”, e tra questi la Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.
A parlarne, dopo la pubblicazione del documento Inail “ La Direttiva europea 2023/2668: contenuti e novità sulla tutela dei lavoratori esposti ad amianto”, è un nuovo factsheet prodotto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail e a cura di S. Malinconico, S. Bellagamba, F. Paglietti e P. De Simone (Inail, DIT).
La scheda, dal titolo “Esposizioni ad amianto: le nuove indicazioni della direttiva europea 2023/2668”, espone alcuni dati, i principali scenari espositivi e i criteri e le novità della Direttiva europea.
Esposizioni ad amianto: le malattie correlate all’esposizione
La scheda ricorda, innanzitutto, che nel 2019, nei 27 Paesi della Comunità europea, sono stati stimati “oltre 71.000 decessi di lavoratori, correlati a passate esposizioni all’amianto”. E “ben il 78% di tutti i tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri è connesso all’amianto”.
A questo proposito si ricorda che il cancro del polmone “rappresenta il 44% di tutti i nuovi tumori professionali riconosciuti” e per l’88% è “collegato al solo amianto”.
Un’altra malattia asbesto-correlata è il mesotelioma pleurico “per il quale l’esposizione all’amianto è responsabile del 92% di tali patologie”. Senza dimenticare che questa sostanza cancerogena “causa anche malattie quali l’asbestosi, il tumore gastrointestinale, della laringe, delle ovaie, il mesotelioma testicolare o della tunica vaginale del testicolo e malattie pleuriche non malige”.
Tutte queste malattie – continua la scheda – hanno un “tempo di latenza medio tra l’esposizione e i primi segni della malattia di oltre 30 anni. Pertanto, la malattia può svilupparsi decenni dopo l’esposizione professionale e per tale motivo è probabile che il numero di persone affette da malattie professionali connesse all’amianto sia significativamente sottostimato”.
Esposizioni ad amianto: gli scenari espositivi
Riguardo ai principali scenari espositivi si indica che l’esposizione professionale all’amianto “avviene in numerose situazioni molto diverse tra loro sia in relazione al contesto che alla concentrazione dell’inquinante rilevata”.
In particolare, il rischio di esposizione all’amianto è legato principalmente alla manipolazione di Materiali contenenti amianto (Mca) di origine antropica ed alla “dispersione delle fibre di amianto nel settore:
• delle costruzioni (in edifici pubblici e privati, impianti industriali, infrastrutture, etc.).
• dei trasporti (veicoli, navi, treni, elicotteri e aerei).
• della gestione di rifiuti contenenti amianto”.
Si ricorda poi la “meno nota esposizione all’amianto di origine naturale che avviene principalmente attraverso l’estrazione mineraria, lo scavo di gallerie e l’uso di materiali da costruzione o a scopi ornamentali”. E non è da sottovalutare “la possibile esposizione all’amianto durante le fasi di campionamento in situ e di preparativa ed analisi in laboratorio”.
Si segnala poi che nei cantieri di bonifica ed edilizia le fibre di amianto nell’aria “sono frequentemente rilevate e le concentrazioni variano di diversi ordini di grandezza, risultando più elevate quando si lavora con amianto friabile, e più basse quando si lavora con amianto compatto, ad esempio con lastre di cemento-amianto in buono stato di conservazione”.
Esposizioni ad amianto: la Direttiva 2668/2023/CE
Tenuto conto di tutto questo, la Direttiva 2668/2023/CE riconosce “espressamente, per la prima volta in una norma, tre tipi di esposizione:
1. esposizione attiva per manipolazione di amianto o Mca durante scavi in Pietre Verdi, attività di bonifica, edilizie o di manutenzione di componenti contenenti amianto;
2. esposizione passiva che riguarda i lavoratori che operano vicino a una persona che lavora con Mca o in locali/aree in cui sono presenti Mca nelle strutture/ impianti;
3. esposizione secondaria, che riguarda le persone che possono inalare fibre portate a casa da individui esposti professionalmente (tramite loro vestiti o capelli).
Se l’obiettivo della Direttiva è quello di evitare l’esposizione all’amianto, in qualsiasi forma (attiva, passiva e secondaria) si prevede “l’obbligo di ridurre al minimo il numero di lavoratori esposti a tale sostanza e la sua concentrazione nell’aria, stabilendo che i datori di lavoro debbano effettuare una valutazione di tutti i rischi potenziali presenti nel luogo di lavoro, al fine di mettere in atto le più idonee misure preventive e protettive per evitare esposizioni indebite a tale agente cancerogeno”. E nello specifico la direttiva “considera lavoratori a rischio di esposizione attiva ad amianto quelli operanti a diretto contatto con tale sostanza o Mca tra cui il personale impegnato in:
1. attività di bonifica di vaste aree inquinate da amianto (contaminazione ambientale);
2. attività di bonifica in edilizia (ditte iscritte all’Albo Gestori Ambientali cat. 10a e 10b);
3. attività in presenza di Pietre Verdi (scavo tunnel autostradali/ferroviari, bonifica di ex gallerie minerarie, coltivazione e lavorazione di materiali di cava, etc.);
4. attività di trattamento di rifiuti contenenti amianto;
5. lavori su mca realizzati in regime autorizzativo semplificato ovvero nel caso di Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI);
6. settore edile (demolizioni e/o ristrutturazioni);
7. attività di riparazione e/o manutenzione (idraulici, elettricisti, installatori di impianti di riscaldamento, imbianchini, operai edili generici e altri artigiani);
8. attività emergenziali in aree critiche con presenza di Mca (VV.FF, P.S., Sanitari, Protezione Civile, etc.)”.
La scheda che si sofferma ampiamente anche sui rischi per il personale addetto alle fasi di campionamento ed analisi, anche in laboratorio, si sofferma poi sull’esposizione passiva. In questo caso i lavoratori “sono generalmente esposti a valori più bassi rispetto a quelli registrati durante i casi di esposizione attiva”. E per quanto concerne l’esposizione secondaria la direttiva mette in luce che “essa è legata principalmente a fattori espositivi di tipo familiare ed evidenzia la necessità di valutare eventuali misure supplementari future per garantire la protezione da questo tipo di esposizione”.
La direttiva 2668/2023 distingue poi casi particolari, “in cui può esserci una esposizione accidentale, quando non si è preventivamente consapevoli della presenza di amianto o di Mca e gli interessati se ne accorgano solo quando incontrino e riconoscano tali materiali. In questo caso il lavoro deve essere interrotto immediatamente e deve essere effettuata una valutazione del rischio prima di continuare le attività, adottando conseguentemente le idonee misure cautelative”.
Ricordiamo, infine, che è stata recentemente apportata una rettifica della direttiva (UE) 2023/2668 che apporta a sua volta una modifica all’articolo 8 (articolo 8, paragrafo 2, parte introduttiva) della direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.
