La sicurezza sul lavoro nell’ipotesi di rinnovo del CCNL dei Metalmeccanici del 22 novembre

di Andrea Farinazzo

Il 22 novembre si è firmato l’ipotesi id accordo del CCNL dei Metalmeccanici e nella Sezione Quarta al Titolo V si è andato a modificare la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le parti concordano che tale modalità di erogazione della formazione in materia di sicurezza, nelle unità produttive oltre i 200 addetti, sarà obbligatoria, e sarà possibile adottarla anche per una quota parte della formazione in aggiornamento. Nelle unità produttive di minore dimensione i break formativi saranno adottati tenuto conto delle necessità formative dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e compatibilmente con le possibilità organizzative da parte dell’azienda. In ogni caso i break formativi in tema di sicurezza non concorrono al computo della formazione continua di cui all’art. 7, Sezione quarta, Titolo VI.

In ogni unità produttiva sono istituiti:

il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;

la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato della ì~ sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e nel rispetto delle norme e f procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali.

È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l’attività svolta dai lavoratori, l’agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l’esposizione ed il grado della stessa. I RLS hanno accesso a detto registro secondo quanto previsto dall’articolo 243 del D. Lgs. n. 81/2008.

Il registro infortuni, eliminato dall’articolo 21, comma 4, D. Lgs. n. 151/2015, è sostituito con il “Cruscotto infortuni” messo a disposizione dall’INAIL.

In tutte le aziende, a prescindere dalla dimensione, entro un congruo termine per la raccolta dei dati, sarà svolta, da parte del RSPP coinvolgendo nella stessa gli RLS, l’analisi post incidentale intesa come processo gestionale posto in atto allo scopo di apprendere sia le cause dirette e/o indirette di un evento incidentale ed intraprendere le misure necessarie per prevenire il ripetersi dell’evento stesso o di eventi similari.

Quale strumento prioritario per evitare il ripetersi dell’evento saranno adottati i break formativi sulle procedure di sicurezza adottate sul lavoro oppure altri interventi che saranno ritenuti opportuni.

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall’Accordo interconfederale 12 dicembre 2018 in applicazione dell’articolo articolo 47 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i..

Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti e dalle procedure aziendali.

I RLS, in funzione del contesto organizzativo, dovranno essere dotati di adeguati elementi di identificazione (ad esempio cartellino, badge, spilla, ecc.).

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 18, 35 e 50, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. il datore di lavoro è tenuto a dare informazioni ai RLS sugli infortuni intervenuti, con indicazione delle cause e della prognosi e sull’andamento delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria anche mediante la visualizzazione del “Cruscotto infortuni” ed a consegnare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del documento di valutazione dei rischi, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna. In presenza di appalti, il committente consegnerà ai RLS copia del DUVRI per consentirne la consultazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I RLS sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed

esclusivamente connesso all’espletamento delle proprie funzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori.

Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un’ apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dall’articolo 5 O, lett. ~ 1 o) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d’accordo sulla necessità di procedere a verifiche o

accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende. I permessi retribuiti che competono ad ogni RLS, di cui all’Accordo interconfederale 12 dicembre 2018 sono individuati con riferimento all’unità produttiva e sono pari a 50 ore annue nelle unità produttive che occupano da 51 a 100 dipendenti, a 70 ore annue nelle unità produttive che occupano da 1 O 1 a 3 00 dipendenti, a 72 ore annue nelle unità produttive che occupano da 301 a 1000 dipendenti, a 76 ore annue in quelle oltre i 1000 dipendenti.

Per l’espletamento del ruolo previsto dall’art. 50 del D.lgs.81/08 e s.m.i., lett. b), e), d),

g), i) ed I) non viene utilizzato il predetto monte ore (Si riportano le attività richiamate nell’art. 50, comma 1, del D. lgs. 81/2008 – Art. 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

  1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
  2. a) Omissis; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  3. c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; e) Omissis, f) Omissis, g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; h) Omissis, i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  4. I) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35.)

Le parti in sede aziendale ovvero gli organismi paritetici territoriali possono concordare progetti formativi per gli RLS quantitativamente più ampi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Successivamente all’elezione e/o rielezione degli RLS gli stessi, oltre alla formazione di legge, saranno destinatari di ulteriori 8 ore di formazione relative ai rischi specifici aziendali da svolgere in azienda.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall’Accordo interconfederale 12 dicembre 2018.

Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.

  1. C) Negli stabilimenti di cui all’articolo 2, primo comma, D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 come modificato dal D. Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, su richiesta delle RSU, è istituito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente (RLSA) che, fermo restando il numero complessivo di rappresentanti già previsto dalle norme contrattuali, subentra nella

titolarità dei diritti, del ruolo e delle attribuzioni previsti dalla legge e dalle norme contrattuali per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Gli RLSA svolgono il loro ruolo anche in materia ambientale collaborando, nell’ambito delle proprie funzioni, al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e dell’ambiente. A tal fine, le aziende, fermo restando quanto previsto dal Decreto legge 26 maggio 2009, n. 138, forniranno agli RLSA, nel corso di specifici incontri annuali, informazioni finalizzate alla comprensione dei sistemi di gestione ambientali adottati nello stabilimento.

A seguito della istituzione degli RLSA, le parti in sede aziendale ovvero gli organismi paritetici territoriali possono concordare specifiche iniziative di formazione sui temi ambientali per gli RLSA nell’ambito degli obblighi di formazione previsti dalle discipline vigenti.

In tutte le aziende con più di 200 addetti gli RLS riceveranno annualmente informazioni relative agli obiettivi ambientali dell’impresa, agli investimenti in materia, alle iniziative ed ai progetti dedicati al miglioramento della sostenibilità ambientale.

“Quasi Infortuni e situazioni rischiose”

In tutte le aziende verranno adottati sistemi di segnalazione dei quasi infortuni e delle situazioni rischiose sulla base delle prassi aziendali di comunicazione interna. Con cadenza quadrimestrale le indicazioni raccolte saranno oggetto di valutazione congiunta tra RSPP e RLS anche con riferimento alle azioni che si intende intraprendere.

La Commissione Nazionale raccoglierà le esperienze che verranno segnalate a cura di RLS e RSPP al fine di individuare le migliori pratiche ed agevolarne la diffusione.

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