di Andrea Farinazzo
Si è svolto il 9 ottobre 2025 la prima di quattro date di formazione in aggiornamento degli Rlst della UILM inseriti all’interno dell’Organismo Paritetico Nazionale dei Metalmeccanici contratto Unionmeccanica-Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil.
Il tutto per garantire il percorso di aggiornamento degli Rlst all’interno della formazione obbligatoria in aggiornamento annuale. Nell’apertura dei lavori il Segretario Generale Rocco Palombella ha ribadito quanto è importante all’interno della nostra categoria la sicurezza nei luoghi di lavoro e quanto è importante il ruolo del Rlst, nella gestione di tutte quelle piccole aziende che non hanno il Rls al loro interno e quindi il loro lavoro, è fondamentale nell’applicazione del testo unico della sicurezza nei luoghi di lavoro. Rocco ci ha tenuto a ribadire il concetto di zero morti sul lavoro come punto di partenza per la gestione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, non è giustificato che ci siano ancora oggi tre decessi sul lavoro e innumerevoli infortuni e richieste di malattie professionali.
Nel proseguo della giornata è intervenuto il Segretario Nazionale Luca Maria Colonna spiegando il ruolo di Opnm all’interno di EBM Ente Bilaterali dei Metalmeccanici, riconoscendo tutte le buone prassi che si sono realizzate con strumenti e metodi di controllo e sorveglianza all’interno dell’aziende, come la gestione dei break formativi all’interno dei luoghi di lavoro come percorso di aggiornamento di tutti i lavoratori coinvolgendo gli Rlst, gli Rspp e tutti i lavoratori in percorsi di formazione della durata di 15 minuti con gruppi omogenei di lavoratori, così da poter avere un percorso di formazione continuo nell’arco dei 5 anni di validità degli attestati di formazione dei lavoratori, riferiti alla formazione specifica che si effettua prima dell’entrata in azienda.
Per quanto riguarda il percorso di aggiornamento abbiamo affrontato la questione formativa del nuovo accordo stato regioni approvato il 17 aprile del 2025 e uscito in gazzetta ufficiale il 24 maggio 2025 con un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore.
Il nuovo Accordo sostituisce, accorpa e supera i precedenti accordi 2011, 2012 e 2016, offrendo un quadro unitario e aggiornato per tutte le figure coinvolte nella formazione per la sicurezza in azienda: lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, RSPP, coordinatori, operatori attrezzature, addetti.
Con il nuovo Accordo la formazione diventa pertinente al contesto lavorativo e la progettazione formativa assume un valore centrale, da documentare in modo tracciabile, come parte integrante del sistema di prevenzione aziendale.
I principi dell’Accordo Stato-Regioni 2025
Il nuovo Accordo, garantirà:
– l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
– l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
– il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Riassumiamo di seguito la sintesi delle principali novità contenute nel nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.
Modalità di erogazione della formazione
Il nuovo Accordo prevede le seguenti modalità di erogazione della formazione:
- in presenza fisica,
- in videoconferenza sincrona,
- in e-learning.
La formazione dei lavoratori
La formazione generale e la formazione specifica del lavoratore in termini di durata rimangono confermate rispetto al precedente Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. L’Accordo Stato-Regioni 2025 ribadisce che ogni piano formativo deve partire dall’analisi dei rischi contenuta nel DVR.
La formazione specifica dei lavoratori deve essere strettamente connessa ai pericoli e ai rischi presenti nelle mansioni, alle misure di prevenzione e protezione già in atto e deve essere pertinente al contesto lavorativo settoriale, per gruppi omogenei.
Il DVR diventa il primo strumento di progettazione, da cui derivare i contenuti dei corsi, la loro articolazione, durata e modalità di erogazione. Questo approccio garantisce maggiore efficacia formativa, maggiore coinvolgimento dei lavoratori e maggiore coerenza rispetto alle reali condizioni operative.
La durata della formazione generale resta di 4 ore e la formazione specifica di
- 4 ore per le aziende dei settori di rischio basso
- 8 ore per le aziende dei settori di rischio medio
- 12 ore per le aziende dei settori di rischio alto
Rimane valida la previsione secondo la quale, a prescindere dal settore di appartenenza, i lavoratori che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il basso rischio con le relative modalità di erogazione.
Anche per i corsi di aggiornamento non sono previste variazioni: periodicità quinquennale, durata minima 6 ore.
La formazione dei preposti (novità)
Il corso per preposti, con contenuti giuridici, gestionali, organizzativi e per la valutazione, controllo e comunicazioni relative alle situazioni di rischio, avrà la durata minima di 12 ore (era 8) e non prevede la possibilità di erogazione in e-learning ma solo in presenza e in videoconferenza sincrona. La periodicità dell’aggiornamento sarà di 2 anni (era 5) con durata minima di 6 ore.
Come già previsto, il corso per i preposti potrà essere frequentato previo il superamento della formazione generale e specifica dei lavoratori.
L’aggiornamento dei corsi preposti erogati da più di 2 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo devono essere ottemperati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso.
La formazione dei dirigenti (novità)
La formazione dei dirigenti sarà di 12 ore (era 16), ma prevede un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
Resta invariata la periodicità di 5 anni per l’aggiornamento con durata minima di 6 ore.
La formazione dei datori di lavoro (novità)
Il nuovo Accordo prevede un nuovo corso di formazione per i datori di lavoro della durata di 16 ore (una parte di carattere normativo, l’altra gestionale) a cui si aggiunge un modulo “cantieri” di 6 ore come previsto per il corso per dirigenti.
La periodicità dell’aggiornamento è quinquennale con durata minima di 6 ore.
Il percorso formativo può essere svolto in e-learning (oltre che in presenza o videoconferenza).
I Datori di Lavoro devono concludere il corso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
La formazione del datore di lavoro RSPP (novità)
Se il datore di lavoro, dopo aver frequentato il nuovo corso per datori di lavoro, intende anche svolgere il ruolo di RSPP dovrà seguire
- un modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori
- ulteriori moduli specifici per alcuni settori
– 12 ore (settore pesca),
– 16 ore altri settori..
Per la formazione base non è prevista la modalità di erogazione in e-learning.
L’aggiornamento sarà di 8 ore ogni 5 anni per tutte le classi di rischio e potrà essere erogata in presenza, videoconferenza o e-learning.
La formazione per RSPP e ASPP
Non ci sono differenze significative per gli RSPP e ASPP: rimane la struttura con tre moduli (A e B valido per tutti), C necessario per i responsabili. Resta invariato l’obbligo di aggiornamento ogni 5 anni di 40 ore (RSPP) e 20 ore (ASPP).
La formazione per i CSP/CSE
L’Accordo non introduce variazioni per la formazione di CSP (Coordinatore Sicurezza Progettazione) e CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione), due figure nei cantieri temporanei e mobili che si interpongono tra committente, progettisti e imprese esecutrici. Il corso è di 120 ore, l’aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni.
La formazione per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (novità)
Importanti e attese novità di questo nuovo Accordo riguardano la durata e i contenuti del corso per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ASIC). Il corso dovrebbe avere la durata minima di 12 ore e i contenuti riguarderanno parte teorica (normativa) e pratica. La modalità di erogazione è solo in presenza.
I docenti dovranno avere esperienza documentata almeno triennale.
Per l’aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore, da svolgere in presenza.
La formazione per chi opera con attrezzature (novità)
Per i corsi relativi alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori non ci sono grandi variazioni.
La novità è rappresentata dall’introduzione di corsi di formazione teorico-pratici anche per i lavoratori addetti alla conduzione delle seguenti attrezzature:
- carriponte: 4 ore di teoria e 6/7 ore di pratica
- caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica
- macchina agricola raccoglifrutta (CRF): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica
La modalità di erogazione è in presenza.
Gli addetti devono concludere il corso di formazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo 2025.
L’aggiornamento è quinquennale con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.
I Corsi RLS non sono regolamentati dall’Accordo
Nel nuovo Accordo scompare anche la previsione per cui i corsi RLS possono essere erogati in e-learning solo se previsto dal CCNL
(indicata nell’Allegato V ASR 7/7/2016, abrogato con l’entrata in vigore del nuovo ASR 17/4/2025).
