PSS – Piano Sostitutivo Sicurezza: cos’è, chi lo redige, contenuti minimi, obbligo o abrogazione

di Andrea Farinazzo

Nel presente articolo forniremo le linee guida e le informazioni più importanti in relazione ad un documento della sicurezza tipico degli appalti pubblici: il PSS. Tuttavia, a seguito di recenti aggiornamenti normativi, in molti si interrogano sull’effettivo obbligo di tale documento. In questo articolo scopriremo cos’è, quali sono i riferimenti normativi a riguardo, chi lo redige, cosa contiene e se è ancora obbligatorio o se è stato abrogato.

Cos’è il Piano Sostitutivo Sicurezza

Come dice il suo stesso nome il PSS, o Piano Sostitutivo di Sicurezza, è un documento sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento tipico degli appalti pubblici, si tratta di un documento istituito dall’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 (Legge Merloni ter)

In linea di massima si può affermare che il suo contenuto è simile a quello del PSC, anche non riporta la stima dei costi della sicurezza e la sua valutazione si limita ai lavoratori di un’unica impresa.

Chi lo redige e quando

Secondo la normativa precedente, a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza doveva essere l’appaltatore o il concessionario, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, in presenza di appalti pubblici svolti da un’unica impresa.

Dopo essere stato redatto, il PSS deve essere consegnato alla pubblica amministrazione che ha indetto il bando per l’appalto.

Contenuti minimi del PSS

Come affermato in precedenza, il PSS deve contenere gli stessi elementi del PSC, fatta esclusione dei costi della sicurezza, i suoi contenuti minimi sono riportati all’Allegato XV e sono:

  • l’indirizzo e la descrizione del cantiere e dei processi lavorativi svolti al suo interno;
  • individuazione dei soggetti e delle figure che hanno compiti e responsabilità di sicurezza;
  • una relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi presenti;
  • una relazione sulle le scelte progettuali ed organizzative adottate;
  • le procedure e le misure di sicurezza da mettere in atto;
  • l’elenco dei DPI che i lavoratori dovranno utilizzare;
  • le misure di coordinamento di attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
  • direttive organizzative per la gestione di emergenze come infortuni, incendi, prove di evacuazione;
  • Una stima della durata dei lavori;
  • il fascicolo con le indicazioni per la manutenzione;

Il PSS è obbligatorio o è stato abrogato?

Veniamo ora alla parte conclusiva dell’articolo, quella in cui cerchiamo di fare chiarezza rispondendo alla domanda “il pss è stato abrogato o no?“, nel farlo citeremo i vari riferimenti normativi relativi a tale documento.

Il PSS era obbligatorio nei casi in cui non sussisteva l’obbligo di redazione di PSC ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, tale decreto, tuttavia, è stato abrogato dal D.lgs n°50/2016 o Codice dei contratti pubblici, il quale non contiene riferimenti a tale obbligo.

Il dubbio sorge in quanto nel D.lgs 81/2008 all’allegato XV punto 3.1.1, sono ancora presenti i contenuti minimi di tale documento.

Bisogna specificare, però, che il Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro non sancisce l’obbligo del PSS, ma indica solo i contenuti minimi nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi della normativa relativa agli appalti pubblici.

Dal momento che nel D.Lgs 50/2016, che ha abrogato il D.lgs 163/2006, non esiste riferimento alcuno al PSS, si può considerare tale documento abrogato. Tuttavia, nonostante la mancanza dell’obbligo di redazione PSS, rimane obbligatorio per la stazione appaltante effettuare la stima dei costi della sicurezza.

All’atto pratico, però, ci sono ancora stazioni appaltanti che richiedono la redazione del PSS come buona prassi per la sicurezza sul lavoro.

Pur non essendo più obbligatorio, rimane un documento molto utile nei cantieri con un’unica impresa per i seguenti motivi:

  • nel caso in cui all’appalto si aggiungano altre imprese, attingendo al PSS sarà più facile approntare il PSC;
  • nel caso in cui l’appalto si svolga in un complesso contesto e con rischi ingenti per la sicurezza, il PSS si rivela un documento più solido ed efficace del POS.

L’obbligo della redazione del PSS è stato introdotto in Italia con la legge 11/2/1994 n. 109 e s.m.i. (legge Merloni) recante la “Legge quadro in materia di lavori pubblici” la quale, con il comma 1-bis dell’art. 31 ha stabilito che l’appaltatore o il concessionario redigesse e consegnasse alla stazione appaltante, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, oltre al piano operativo di sicurezza (lettera c) anche un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (lettera b) quando questi ultimi non fossero previsti ai sensi del D. Lgs. 14/8/1996 n. 494.

I contenuti minimi dei vari piani di sicurezza sono stati per prima fissati nel 2003 con il Regolamento di cui al D.P.R. 3/7/2003 n. 222 e quindi integralmente recepiti nell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008. Quelli in particolare del PSS sono stati fissati con il punto 3.1.1. di tale Allegato con il quale è stato stabilito che tale piano deve contenere gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

La legge n. 109/1994 è stata però successivamente abolita dal D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, contenente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il quale con l’art. 131 ha comunque confermato quanto già previsto dal citato art. 31 della legge n. 109/1994 sull’obbligo da parte dell’appaltatore di redigere il PSS e di consegnarlo alla stazione appaltante.

Le disposizioni relative al PSS non sono state però trasferite nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 per cui, essendo stato abrogato il D. Lgs. n. 163/2006, si deve intendere che sia stato abrogato anche l’obbligo della redazione del piano sostitutivo di sicurezza, definito esplicitamente al punto 1.1.1. lettera i) dell’Allegato XV allo stesso decreto legislativo n. 81/2008 come “il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche” fermo restando comunque l’obbligo da parte dell’unica impresa operante in cantiere di redigere il POS.

In sintesi Sì, il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) è stato abrogato. La norma che lo prevedeva, l’articolo 131 del D.Lgs. 163/2006, è stata abrogata dall’articolo 217 del D.Lgs. 50/2016, che ha introdotto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Di conseguenza, il PSS non è più un documento obbligatorio nei lavori pubblici.

In sintesi:

  • Il PSS era un documento previsto per i lavori pubblici che doveva essere redatto dall’impresa appaltatrice o concessionaria.
  • La norma che lo prevedeva, l’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, è stata abrogata.
  • Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) non contiene più riferimenti al PSS, quindi non è più obbligatorio.

Nonostante l’abrogazione, è sempre importante che l’impresa rediga il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e che la stazione appaltante effettui la stima dei costi della sicurezza.

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