di Andrea Farinazzo
Quali novità sulla formazione dei lavoratori?
La formazione generale e la formazione specifica del lavoratore, in termini di contenuti e durata, rimangono sostanzialmente invariate rispetto a quanto indicato nell’accordo del 21/12/2011.
Vengono pertanto mantenute le durate minime di 4 ore per la formazione generale e di:
4 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio basso
8 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio medio
12 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio alto
Le classi di rischio vengono identificate, in modo del tutto analogo a quanto previsto dall’Accordo del 21/12/11, in base al codice ATECO2007 a cui appartiene l’azienda.
Rimane altresì valida la previsione secondo la quale I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione. Anche per i corsi di aggiornamento non vi sono variazioni, rimanendo invariata la periodicità quinquennale con durata minima pari a 6ore.
La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio.
Il test dovrà avere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative
L’esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette
La formazione sulla sicurezza dei lavoratori potrà avvenire in modalità eLearning limitatamente a:
corso parte generale
corso parte specifica solo per rischio basso
corso di aggiornamento.
Quali novità sulla formazione dei preposti?
Come già previsto, il corso integrativo per preposti sarà accessibile previa frequentazione della formazione generale e specifica per lavoratori. Il corso per preposti dovrà sviluppare i contenuti in quattro moduli (Giuridico normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza, Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività, Comunicazione e informazione) per una durata minima di 12 ore (nell’Accordo del 21/12/11 le ore minime di formazione sono 8). Non è prevista la possibilità di erogare la formazione (base e di aggiornamento) in modalità e-learning.
Secondo quanto riportato nella bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza, il corso è valido anche in riferimento agli obblighi di formazione ai sensi dell’art. 97 “Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria”, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008 per la figura del preposto.
La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio.
Il test dovrà avere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative
L’esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette
La formazione di aggiornamento per i preposti dovrà essere svolta con periodicità biennale, come previsto dalla Legge 215/2021, con una durata minima pari a 6 ore.
Anche nei corsi di aggiornamento, la verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio. Il test dovrà avere almeno 10 domande (anziché 30 come previsto per i corsi “base”) con almeno tre risposte alternative L’esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette
I preposti che hanno svolto il corso base o l’ultimo corso di aggiornamento da più di 2 anni, devono svolgere il corso di aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni.
Quali novità sulla formazione dei dirigenti?
Secondo quanto previsto dalla bozza definitiva del nuovo Accordo sulla formazione, il corso di formazione per dirigenti si riduce dalle attuali 16 ore a 12 ore, ma verrà previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08.
Per i corsi di aggiornamento resta invariata l’indicazione della periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore. La formazione per dirigenti, sia base che di aggiornamento, può essere svolta in modalità eLearning.
Quali novità sulla formazione del datore di lavoro?
Il nuovo accordo introduce, come atteso, il corso di formazione per i datori di lavoro con durata di 16 ore e suddiviso in due moduli: uno di carattere giuridico normativo, l’altro di organizzazione e gestione della SSL. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà aggiungere il modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore che consentirà di adempiere alla formazione per il datore di lavoro dell’impresa affidataria prevista dall’art. 97 del D.Lgs. 81/08. Tale modulo “cantieri” è il medesimo, per contenuti e durata, previsto per i dirigenti.
I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo accordo. Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore. La formazione del datore di lavoro, sia “base” che di aggiornamento, è consentita anche in modalità eLearning.
Quali novità sulla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (DL RSPP)?
Il datore di lavoro, dopo aver frequentato il corso per datore di lavoro di cui al paragrafo precedente, se intende svolgere anche i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP) dovrà seguire:
un modulo comune di 8 ore (che prevede anche un’esercitazione con la predisposizione di un DVR riferito al settore ATECO di riferimento) valido per tutti a prescindere dal settore in cui opera l’azienda
ulteriori moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori:
Modulo integrativo 1: A – Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore)
Modulo integrativo 2: A – Pesca (12 ore)
Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore)
Modulo integrativo 4: C – Chimico – Petrolchimico (16 ore)
Non è prevista la possibilità di erogare la formazione base del DL SPP in modalità e-learning.
Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 8 ore, che potranno essere erogati anche in modalità e-learning.
Quali novità sulla formazione per RSPP e ASPP?
Non si evidenziano differenze significative rispetto ai contenuti dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per gli RSPP e ASPP. Rimane la struttura con 3 moduli: A e B valido per tutti, C necessario per i responsabili, ma ci sono alcune variazioni sulle unità didattiche.
Sono indicate delle modifiche ai moduli B di specializzazione che da 4 diventano 5: la pesca è stata infatti scorporata dall’agricoltura e silvicoltura. Inoltre il settore B – Estrazione di minerali da cave e miniere è stato tolto dal modulo delle costruzioni.
Resta invariato l’obbligo di aggiornamento quinquennali per un totale di 40 ore per RSPP e di 20 ore per ASPP.
La bozza definitiva dell’Accordo precisa che l’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
Quali novità sulla formazione per CSP e CSE?
La bozza dell’accordo prende in considerazione anche la formazione di CSP e CSE, senza introdurre variazioni a durata minima e contenuti del percorso formativo attualmente previsti dall’art. 98 e dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/08.
Quali novità sulla formazione in ambienti sospetti di inquinamento o confinati?
Una delle principali novità è la definizione dei criteri per la formazione degli addetti alle attività in spazi confinati. Il nuovo Accordo, finalmente dopo più di 10 anni di attesa, definisce la durata, i contenuti e i requisiti dei soggetti che organizzano la formazione e dei docenti dei corsi per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, prevista dal DPR 177/2011.Il corso per addetti ad attività in spazi confinati ha una durata minima di 12 ore e si compone di un modulo giuridico-tecnico di 4 ore e una parte pratica di 8 ore. Non è prevista la possibilità di erogare la formazione in videoconferenza o in modalità e-learning.
Per quanto riguarda la parte pratica della durata di 8 ore, gli argomenti e le prove che dovranno essere svolte riguarderanno:
Le procedure da attuare in caso di emergenza (incendio/esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero infortunato). Simulazione sull’uso dei dispositivi e della strumentazione messa a disposizione: Dispositivi di protezione individuali. Gli Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie (APVR): utilizzo, tipologia, filtri. Imbracature di sicurezza, tripode, rilevatori di gas, misuratori di esplosività. Sistemi di segnalazione e comunicazione
Aggiornamento periodico della formazione degli addetti alle attività in spazi confinati
Per l’aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore da svolgere esclusivamente in presenza. La bozza del nuovo accordo prevede inoltre che la formazione pregressa per addetti ai lavori in spazi confinati già svoltasi a riconosciuta, purché i contenuti siano conformi a quelli previsti nel nuovo Accordo. In caso ciò non sia dimostrabile, i lavoratori dovranno frequentare il corso previsto dal nuovo Accordo entro e non oltre il termine di 12mesi dall’entrata in vigore dello stesso.
Requisiti dei docenti dei corsi spazi confinati
Le docenze con riferimento al modulo giuridico-tecnico sono effettuate da docenti qualificati come formatori sulla sicurezza secondo il D.I. 6/3/13 e con documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
Le docenze del modulo pratico sono effettuate da docenti qualificati come formatori sulla sicurezza secondo il D.I. 6/3/13 e con documentata esperienza professionale pratica, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambienti confinati o sospetto di inquinamento.
Quali novità sulla formazione per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5 del decreto Legislativo 81/08?
Per i corsi relativi all’uso delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art. 73,comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 già presenti nell’Accordo del 22/02/2012 non si rilevano variazioni sostanziali.
Evidenziamo che il nuovo Accordo specifica correttamente che l’acquisizione dell’abilitazione all’uso dell’attrezzatura non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del Dlgs 81/08. In sostanza si precisa che ogni ulteriore informazione, formazione e addestramento necessari per utilizzare in sicurezza l’attrezzatura deve fornita al lavoratore: si pensi alle procedure di lavoro tipiche applicate in azienda o ai rischi specifici presenti nell’area di lavoro aziendale in cui dovrà operare il lavoratore “abilitato”.
Una novità è l’introduzione dei corsi di formazione teorico-pratico per l’abilitazione alla conduzione delle seguenti attrezzature:
macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4ore)
caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)
carriponte: modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (6 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina + Parte Pratica (6 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando
pensile/radiocomando + Parte Pratica (7 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando
pensile/radiocomando e/o con comando in cabina.
I corsi di formazione per l’abilitazione all’uso di tali attrezzature macchine devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I corsi di formazione inerenti alle attrezzature di lavoro sopra elencate, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, icui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.
L’aggiornamento della formazione rimane con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore inerenti alla parte pratica.
