Sicurezza: il nuovo accordo Stato Regioni (Prima Parte)

di Andrea Farinazzo 

Nella seduta ordinaria della Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è stato finalmente sancito l’Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Al momento siamo in attesa che l’Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per conoscerne i contenuti approvati e le disposizioni transitorie, ma riteniamo che il testo sia allineato con quanto riportava quella che a maggio 2024 lo stesso Ministero del Lavoro aveva definito quale “bozza definitiva”. Riportiamo quindi di seguito il riassunto dei contenuti di questa “bozza definitiva” circolata nei mesi scorsi, partendo dal fatto che il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza accorperà i vari accordi attualmente emanati costituendo quindi un “accordo quadro” o un “testo unico degli accordi stato regioni” sulla formazione. Il documento traccia le modalità, le durate e più in generale alcuni dei requisiti fondamentali per la formazione per lavoratori, preposti, dirigenti, il datore di lavoro (con la specifica formazione obbligatoria per questa figura), il DL SPP, il RSPP e gli ASPP, i coordinatori per la sicurezza, gli addetti all’uso delle attrezzature di lavoro (tra le quali si aggiungono i carroponti) e, finalmente dopo oltre 13 anni di attesa, gli addetti alle attività in spazi confinati.

Il nuovo Accordo sulla formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro accorperà tutti i precedenti Accordi Stato Regioni, ossia:

  • Accordo del 21/12/11 (Rep. 221/CSR) sulla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti;
  • Accordo del 21/12/11 (Rep. 223/CSR) sulla formazione del Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP);
  • Accordo del 22/02/12 sulla formazione degli operatori di alcune attrezzature di lavoro;
  • Accordo del 7/7/16 sulla formazione del RSPP e dell’ASPP Oltre ai precedenti Accordi verrà inoltre abrogato l’Accordo del 25/7/12 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/11.

Ricapitolando, il nuovo Accordo sulla Formazione individua la durata e i contenuti minimi dei seguenti percorsi formativi:

  • datori di lavoro,
  • dirigenti,
  • preposti e lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011; operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tra l’altro, il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza, provvederà:

  • all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
  • all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

LE NOVITÀ PRESENTI NELLA BOZZA DEL NUOVO ACCORDO: I SOGGETTI FORMATORI

La bozza “definitiva” del nuovo Accordo individua i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, inclusi i seminari e convegni, distinguendoli in:

  • Istituzionali
  • Accreditati
  • Altri soggetti, tra i quali:
    • Organismi Paritetici individuati dal comma 1 dell’art. 51 del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;
    • le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: da annotare che lo stesso Accordo prevede che “potranno” essere definiti i requisiti minimi che dovranno possedere le associazioni che si costituiscono anche come “soggetti formatori”;
    • i Fondi Interprofessionali di settore, nel caso in cui da statuto si configurino come erogatori diretti di formazione. I soggetti formatori “Accreditati”, oltre che in possesso dell’accreditamento regionale per la formazione, devono aver maturato almeno tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza.

Limitatamente ai corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti è invece sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, non anche l’esperienza triennale; da notare che questo consentirà ai soggetti formatori accreditati privi di esperienza di maturarla mediante l’erogazione di tale tipologia di formazione per almeno 3 anni. Si evidenzia che, a parziale deroga di quanto sopra, al fine di consentire alle aziende di svolgere la formazione direttamente verso i propri dipendenti, la bozza del nuovo accordo sulla formazione prevede appunto che i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, rivestendo il ruolo di soggetto formatore. Per quanto riguarda invece le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi, si evidenzia altresì che la bozza definitiva prevede che le stesse saranno individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati: la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole; la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione. La stessa bozza definitiva dell’Accordo prevede che gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

QUALI NOVITÀ IN MERITO ALL’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI?

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà predisporre il “progetto formativo”, cioè il documento che descrive l’intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l’azione formativa, secondo quanto previsto dallo stesso Accordo.

Il “documento progettuale” o “progetto formativo” (nella bozza definitiva si trovano entrambi i termini) dovrà riportare:

  1. le specifiche del percorso formativo, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico:
  2. gli obiettivi e risultati attesi;
  3. l’articolazione oraria delle unità didattiche;
  4. i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica.
  5. le specifiche di realizzazione (modalità di sviluppo dell’azione formativa in termini metodologici e strumentali):
  6. la strategia formativa e le metodologie didattiche;
  7. il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto;
  8. le azioni di tutoraggio.
  9. le specifiche per il controllo e la verifica:
  10. le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento);
  11. le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell’apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali).

Rispetto alle disposizioni attuali, il numero massimo di partecipanti ad ogni corso sarà: diminuito da 35 a 30 mentre nelle attività pratiche il rapporto istruttore/allievi dovrà essere di 1:6, lasciando invariato quanto già previsto dall’Accordo del 22/02/2012 relativo alle attrezzature di lavoro.

Per ogni corso dovrà essere tenuto un registro che potrà essere in forma cartacea o elettronica. In tutti i corsi di formazione, di abilitazione e di aggiornamento, ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore per poter essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l’attestato del corso.

In tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico, per il quale l’Accordo sulla formazione indica gli elementi minimi, ossia:

  • dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;
  • dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);
  • elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;
  • luogo e data della verifica finale;
  • sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo; esiti documentati dei risultati.

Qualora la verifica finale consista in un colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati. È esplicitamente indicato che gli attestati rilasciati avranno validità su tutto il territorio nazionale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Il nuovo Accordo prevede 4 modalità di erogazione della formazione:

  • in presenza fisica
  • in videoconferenza sincrona
  • in ELearning
  • in modalità mista

Lo stesso Accordo fornisce precise indicazioni sulle modalità di erogazione della formazione in “videoconferenza sincrona” e in “ELearning”.

ATTESTATI DI FORMAZIONE

Al termine di tutti i corsi di formazione (base e aggiornamento), qualora il partecipante abbia frequentato il numero minimo di ore (pari ad almeno il 90% del totale) e superata la verifica finale di apprendimento, il soggetto formatore rilascerà un attestato che dovrà contenere almeno i seguenti dati:

  • denominazione del soggetto formatore;
  • dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
  • tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
  • modalità di erogazione del corso;
  • firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
  • data e luogo.

Ai sensi del nuovo Accordo, gli attestati hanno validità su tutto il territorio nazionale.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti: in tal caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano tutti gli adempimenti organizzativi precedentemente esposti. Diversamente, l’ente che organizza il corso dovrà essere uno tra quelli elencati nel nuovo Accordo, ossia:

  • enti istituzionali
  • enti accreditati
  • altri enti (organismi paritetici, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, fondi interprofessionali)

In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

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