Le elezioni degli Rls in azienda

di Andrea Farinazzo

L’articolo 47 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08) prevede che “in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. Quindi in ogni azienda, ente o unità produttiva, che abbia almeno un dipendente va eletto l’Rls. Nel caso che non ci fosse la possibilità di eleggere un Rls, per esempio per mancanza di candidati al ruolo, il Datore di Lavoro deve partecipare economicamente al Fondo previsto dalla legge e contribuire alle spese per le attività del Rappresentante Territoriale, cioè dell’Rlst che sostituirà nelle funzioni il Rls mancante.
Per inciso ricordiamo che l’elezione del Rls è un diritto dei lavoratori, non sanzionato, su cui il Datore di lavoro non può intervenire in nessun modo, salvo informare i lavoratori di questo loro diritto. Naturalmente non eleggere un Rls è un fatto che mette in grande difficoltà l’intera azienda e le sue politiche di prevenzione. Ciò detto, sul tema dell’elezione del Rls si aprono alcune possibilità che possono essere raggruppate in due casi principali: uno riguarda l’azienda con più o meno 15 dipendenti; l’altro se in azienda è presente o meno una Rappresentanza sindacale. Inoltre c’è un sottocaso che riguarda la natura di questa rappresentanza. Il numero dei dipendenti è forse la variante più debole: se in un’azienda non esiste il sindacato, che si abbiano più o meno di 15 dipendenti cambia poco. Sono sempre i lavoratori che devono autonomamente farsi carico di procedere all’elezione di uno o più Rls. Soffermiamoci quindi sul caso delle imprese con più di 15 dipendenti e con la presenza di una rappresentanza sindacale interna.

L’importanza del Rls
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Quindi una caratteristica del Rls che debba essere individuato da chi organizzerà le elezioni e le relative liste di candidati tra coloro che sono rappresentanti sindacali aziendali. Prima di chiarire meglio in da farsi è utile introdurre quello che ho chiamato il sottocaso e cioè la tipologia della rappresentanza sindacale. Mi spiego più chiaramente: se all’interno dell’azienda è stata eletta una Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), diversi accordi, compreso quello interconfederale del 2018 e l’accordo per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS del 5 luglio 2017, tra Fim-Fiom-Uilm e Federmeccanica, prevedono che il RLS venga indicato esplicitamente tra i candidati presenti nelle liste di rinnovo della rappresentanza sindacale.

Procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
Sono due le procedure previste dalla legge. La prima riguarda la situazione che all’atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della RSU. La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU.
La seconda si riferisce ai casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operanti le rappresentanze sindacali aziendali, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue. Entro novanta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Questo elimina parte dei dubbi che ci sono stati rivolti. In questo caso infatti il Rls eletto sarà anche un sindacalista della locale rappresentanza, come gli altri componenti la RSU e molto probabilmente un iscritto.

In caso di mancanza di Rsu
L’accordo interconfederale prevede che nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita , e fino a tale evento, e nella unità produttiva operino le RSA delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Come è noto, per RSA, s’intende la rappresentanza di una delle sigle sindacali firmatarie di contratto presenti in azienda. La differenza che l’accordo sottolinea è che si procede per elezione diretta come se l’azienda avesse meno di 16 dipendenti, ma non su iniziativa spontanea dei lavoratori bensì su elezione organizzata dalle sigle sindacali presenti. Ammettiamo ora il caso che invece non ci sia nessun rappresentante sindacale disponibile a svolgere l’attività di Rls, sia che in azienda sia presente la RSA o una RSU ( evento in questo caso in genere meno probabile).

Il caso è stato oggetto dell’Interpello numero 20 del 6 ottobre 2014 in risposta a un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

L’interpello si soffermava sulla possibilità per le aziende con più di 15 lavoratori di poter eleggere o meno degli RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali, con particolare riferimento all’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008.

Nell’istanza di interpello il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva chiesto di sapere se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l’elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto).

La Commissione ha risposto che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.

Continuando ha detto che come espressamente previsto dall’art. 47 del Dlgs 81/08, l’eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70, cioè dello Statuto dei Lavoratori. La risposta ministeriale sembra quindi escludere la possibilità di elezione a Rls, in presenza di forme di rappresentanza sindacale, di una persona non facente parte delle rappresentanze stesse e quindi se ne deve dedurre che nel caso si verifichi questo caso vada equiparato al caso che non si sia riusciti ad eleggere nessun Rls per mancanza di candidati.

Ma se il candidato invece c’è e viene presentato direttamente, con una raccolta di firme a sostegno o con altri mezzi, dai lavoratori tra coloro che non sono “nell’ambito delle rappresentanze sindacali”? Poniamo il caso di una azienda con 20 lavoratori e un’unica rappresentanza sindacale di tre iscritti e dove si sia creata una diversità di opinioni tra rappresentanza sindacale e la maggioranza dei lavoratori non iscritti. Qui ci sarebbe da fare un discorso molto lungo dal punto di vista giuridico.

In breve si può dire che la legislazione italiana, dallo Statuto dei Lavoratori in poi, ha favorito la costituzione e la presenza di organizzazioni sindacali rispetto allo spontaneismo dei lavoratori e alla possibilità di nascita di forme di rappresentanze occasionali su singoli problemi o rivendicazioni. Lo stesso referendum del 1995 che allargò alcuni diritti, fino allora riservati ai “sindacati maggiormente rappresentativi”, in sostanza i sindacati confederali Cgil-Cisl e Uil, recepito poi da due Dpr dello stesso anno e poi da successivi accordi sindacali interconfederali, definì comunque dei limiti alla rappresentanza di organizzazioni sindacali che non fossero almeno firmatarie di un contratto nazionale e ora anche aziendale.

Per tornare al nostro tema, sembra quindi che l’unica possibilità che hanno i lavoratori del nostro esempio sia quello di costituire un’altra rappresentanza sindacale, diversa da quella presente e con cui sono in disaccordo, nell’ambito delle sigle firmatarie di contratti e per quella via organizzare in accordo o in quanto sindacato di maggioranza in azienda promovendolo da soli anche se aperto al voto di tutti, l’elezione del Rls. In alcuni casi ci sono stati accordi espressamente previsti negli art. 47 e 48, che hanno mitigato questa rigidità, pur mantenendo un ruolo di promozione alle rappresentanze sindacali interne.

Durata dell’incarico da Rls nel comparto metalmeccanico
Gli Rls durano in carica tre anni, in caso di decadenza della Rsu, i Rappresentanti della sicurezza esercitano le proprie funzioni fino a nuove elezioni. Prendendo come riferimento l’Interpello n. 16/2014 del 6 ottobre 2014 di conseguenza, i Rls il cui mandato sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le loro funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori. Ciò, beninteso, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda a una nuova elezione o designazione Rls.

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