Con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate, sono state chiarite le modalità applicative delle nuove regole di detassazione relative agli incrementi retributivi da rinnovi contrattuali, oltre che a maggiorazioni e a indennità per lavoro notturno, turni e festività.
Con particolare riguardo alla detassazione degli aumenti contrattuali, si ricorda che la stessa spetta nel 2026 ai lavoratori che nel 2025 abbiano percepito un reddito non superiore a 33.000 euro e consiste nell’applicazione di una aliquota separata di maggior favore pari al 5%. La circolare specifica inoltre che “qualora l’erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali (…) sia distribuita in più anni, l’imposta [del 5%] si applichi alle tranche di incremento corrisposte dal primo gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente”.
Ne deriva che sarà detassato nel 2026, per i lavoratori che rientrano nei suddetti limiti di reddito, l’intero aumento retributivo previsto dall’ultimo rinnovo del CCSL, pari al 6,6% della paga base. Ad esempio, un lavoratore inquadrato nella prima area professionale o nel quinto gruppo professionale, che ne abbia diritto, vedrà assoggettata alla aliquota del 5% dal primo gennaio una somma di 110 euro e dal primo novembre una somma di 126 euro.
Si tratta di un beneficio fiscale che viene parzialmente incontro alle rivendicazioni sindacali e che darà un contributo almeno a quei lavoratori che ne hanno maggior bisogno.
Fim, Uilm, Fismic, UglM, AqcfR nazionali
